Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2010 – REWE-Zentral / UAMI
(causa C‑22/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Clina – Marchio comunitario denominativo anteriore CLINAIR – Diniego di registrazione – Impedimento relativo alla registrazione – Esame del rischio di confusione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b)»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 32)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 36)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 11 novembre 2009, causa T‑150/08, REWE-Zentral/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 febbraio 2008, la quale ha rifiutato la registrazione del segno denominativo «Clina» come marchio comunitario per taluni prodotti delle classi 3 e 21, e ha accolto l’opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore «CLINAIR» – Rischio di confusione tra due marchi – Omessa valutazione globale dei fattori pertinenti nell’ambito dell’esame del rischio di confusione – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La REWE-Zentral AG è condannata alle spese.
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