Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 ottobre 2010 – Longevity Health Products / UAMI
(causa C‑84/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Segno denominativo “Kids Vits” – Opposizione da parte del titolare del marchio comunitario denominativo VITS4KIDS – Livello di attenzione del pubblico di riferimento – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Diritto al contraddittorio»
1. Impugnazione – Requisiti di forma – Prova del regolare conferimento del mandato all’avvocato da parte di un rappresentante a ciò legittimato – Esclusione [Regolamento di procedura della Corte, artt. 38, n. 5, lett. b), e 112, n. 1] (v. punto 19)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Competenza del Tribunale – Autorizzazione a depositare una replica – Prudente apprezzamento del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 2) (v. punto 24)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 30)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009, causa T‑484/08, Longevity Health Products/UAMI‑Merck (Kids Vits) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008, che nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «Kids Vits» per taluni prodotti appartenenti alla classe 56, accogliendo l’opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore «VITS4KIDS» – Violazione del diritto al contraddittorio – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione tra due marchi.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Longevity Health Products Inc. è condannata alle spese.
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