Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 – Obreja / Ministerul Economiei şi Finanţelor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş e Ministerul Economiei şi Finanţelor e a. / Darmi
(Cause riunite C‑136/10 e C‑178/10)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli»
Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della prima immatricolazione nel territorio nazionale (Art. 110 TFUE) (v. punti 20-25 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Curtea de Apel Târgu-Mureş – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in uno Stato membro – Compatibilità della normativa nazionale con gli artt. 23, 25 e 90 CE – Deroga eventuale basata sull’art. 174 CE.
Dispositivo
1)
L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.
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