Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 novembre 2010 – Uznański / Polonia
(causa C‑143/10 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza del Tribunale – Impugnazione manifestamente infondata»
1. Procedura – Ricorso di una persona fisica o giuridica proposto contro uno Stato membro e diretto all’annullamento di disposizioni del diritto nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell'Unione (Artt. 13, n. 2, TUE e 263 TFUE) (v. punti 12-13)
2. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione del diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali di uno Stato membro – Ricorso ai giudici dell'Unione da parte della Commissione o di un altro Stato membro e ricorso ai competenti giudici nazionali da parte delle persone fisiche o giuridiche – Insussistenza di pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale (Art. 6 TUE) (v. punti 14-15)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 27 novembre 2009, causa T‑348/09, Uznański/Polonia, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente diretto ad ottenere l’annullamento di un atto delle autorità polacche avente ad oggetto la confisca di taluni beni immobili – Incompetenza del Tribunale.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Uznański sopporta le proprie spese.
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