Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 23 novembre 2010 – Enercon / UAMI
(causa C‑204/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio denominativo ENERCON – Opposizione del titolare del marchio denominativo TRASFORMERS ENERGON – Diniego di registrazione – Rischio di confusione»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 28)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 febbraio 2010, causa T‑472/07, Enercon/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «ENERCON», per prodotti delle classi 16, 18, 24, 25, 28 e 32, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 25 ottobre 2007, R 959/2006–4, che ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti della decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del suddetto marchio, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «TRANSFORMERS ENERGON», per prodotti delle classi 16, 18, 24, 25, 28, 30 e 32, e dei marchi non registrati «TRANSFORMERS ENERGON» e «ENERGON», utilizzati nel Regno Unito per prodotti simili – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Enercon GmbH è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy