Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 25 novembre 2010 – Lufthansa AirPlus Servicekarten / UAMI
(causa C‑216/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 8, nn. 1, lett. b), e 5, 73, 74 nonché 79 – Marchio figurativo A+ – Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario AirPlus International – Rigetto dell’opposizione»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 – Portata identica a quella dell’art. 253 CE (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73, prima frase) (v. punti 39-40)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 marzo 2010, causa T‑321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten/UAMI e Applus Servicios Tecnológicos, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario “AirPlus International”, per i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 42, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 giugno 2007, R 310/2006‑2, recante rigetto del ricorso presentato avverso la decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dalla ricorrente contro la domanda di registrazione del marchio figurativo “A+”, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 37, 40, 41 e 42.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH è condannata alle spese.
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