Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2011 – Berkizi-Nikolakaki / Anotato Symvoulio epilogis prosopikou e Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
(causa C‑272/10)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Politica sociale – Art. 155, n. 2, TFUE – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 8 dell’accordo‑quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Contratti successivi – Abuso – Sanzioni – Conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato – Modalità di procedura – Termine di decadenza – Principi di equivalenza e di effettività – Abbassamento del livello generale di tutela dei lavoratori»
1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (Art. 155, n. 2, TFUE; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato) (v. punti 32‑33, 37‑38, 44‑45, 48‑49, 51‑61, dispositivo 1)
2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori nel settore disciplinato da tale Accordo (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 8, punto 3) (v. punti 69, 74, 76‑77, dispositivo 2)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Interpretazione della clausola 8, punto 3, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) – Normativa nazionale che istituisce un termine di decadenza per trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Dispositivo
1)
L’art. 155, n. 2, TFUE e l’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una norma nazionale, come l’art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004, recante disposizioni relative ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel settore pubblico, a termini della quale la domanda di un lavoratore diretta a far sì che sia convertita in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato eventualmente qualificabili come abusivi deve essere introdotta dinanzi all’autorità competente entro un termine perentorio di due mesi dall’entrata in vigore di detto decreto, purché detto termine – cosa che spetta al giudice nazionale verificare – non sia meno favorevole di quello concernente ricorsi simili di diritto interno in materia di diritto del lavoro e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
2)
La clausola 8, punto 3, dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale come l’art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004, a termini della quale la domanda di un lavoratore diretta a far sì che sia convertita in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato eventualmente qualificabili come abusivi deve essere introdotta dinanzi all’autorità competente entro un termine perentorio di due mesi dall’entrata in vigore di detto decreto, sebbene i corrispondenti termini previsti da disposizioni legislative nazionali analoghe anteriori a tale data siano stati prorogati, in quanto tale norma non pregiudica il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato.
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