Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 12 settembre 2011 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa C‑289/10 P)
«Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Specifiche, sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo del movimento di prodotti soggetti ad accisa – Rigetto dell’offerta – Assenza di motivazione di tale rigetto»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 17‑18, 27‑28)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, n. 1, secondo comma; TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 31, 63)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (Art. 296, secondo comma, TFUE) (v. punti 43‑44)
4. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di aggiudicazione – Scelta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Criteri non esclusivamente quantitativi – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97, nn. 1 e 2) (v. punti 52, 54)
Oggetto
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2010, causa T‑50/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 18 novembre 2004, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nel contesto della gara d’appalto relativa a specifiche, sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo del movimento di prodotti soggetti ad accisa, nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
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