Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 marzo 2011 – Claro / UAMI
(causa C‑349/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Diniego di registrazione – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Mancato deposito di una memoria contenente i motivi del ricorso – Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 – Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Impugnazione manifestamente infondata»
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Termine e forma del ricorso – Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso – Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 39-41)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T‑225/09, Claro / UAMI e Telefónica, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 febbraio 2009 (procedimento R 1079/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Telefónica, SA e la BCP S/A.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Claro SA è condannata alle spese.
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