Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 14 marzo 2011 – Ravensburger / UAMI
(causa C‑370/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio figurativo EDUCA Memory game – Domanda di dichiarazione di nullità del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali MEMORY – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 – Impedimenti relativi alla registrazione»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 49-51)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T‑243/08, Ravensburger/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali «MEMORY», per prodotti rientranti nella classe 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 aprile 2008, R 597/2007-2, che annulla la decisione della divisione di annullamento, la quale ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente contro il marchio figurativo «EDUCA Memory game», per prodotti rientranti nella classe 28.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Ravensburger AG è condannata alle spese.
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