Ordinanza del presidente della Corte 16 dicembre 2010 – Almamet / Commissione
(causa C‑373/10 P(R)
«Impugnazione – Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di un’ammenda – Garanzia bancaria – Rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Valutazione alla luce dell’obbligo di esporre nella domanda i motivi che prima facie giustificano la concessione della sospensione – Deposito di una memoria integrativa per rimediare all’insufficienza degli elementi di prova inizialmente dedotti – Incompatibilità con il procedimento sommario (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 104, n. 2, e 109) (v. punti 13‑14, 21)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Presa in considerazione della situazione del gruppo cui l’impresa appartiene e del suo azionariato (Art. 278 TFUE) (v. punti 17-18)
Oggetto
Impugnazione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale 7 maggio 2010, causa T‑410/09 R, Almamet/Commissione – Sospensione dell'esecuzione, senza obbligo di fornire una garanzia bancaria, della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, riguardante un’intesa sul mercato della polvere e del granulato di carburo di calcio, nonché sul mercato del granulato di magnesio in una parte importante del SEE, vertente sulla fissazione dei prezzi, sulla spartizione dei mercati e sullo scambio d’informazioni.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall è condannata alle spese.
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