Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 – Muñoz Arraiza / UAMI
(causa C‑388/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 8, n. 1, lett. b), 43, n. 2, e 44, n. 1 – Domanda di marchio comunitario denominativo RIOJAVINA – Opposizione del titolare del marchio comunitario collettivo figurativo anteriore RIOJA – Diniego di registrazione – Rischio di confusione»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 31-32)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 74)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 giugno 2010, causa T‑138/09, Muñoz Arraiza / UAMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 gennaio 2009 (procedimento R 721/2008-2), relativa a un procedimento di opposizione tra il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja e il sig. Félix Muñoz Arraiza.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Muñoz Arraiza è condannato alle spese.
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