Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 16 maggio 2011 – X Technology Swiss / UAMI
(causa C‑429/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Segno consistente nella colorazione parziale di un prodotto – Colorazione arancione della punta di un calzino – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. b)»
Impugnazione – Motivi di ricorso / d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 41)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 giugno 2010, causa T‑547/08, X Technology Swiss / UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 6 ottobre 2008 di rigetto del ricorso avverso la decisione dell’esaminatore che ha rifiutato la registrazione come marchio comunitario del segno consistente nella colorazione arancione della punta di un calzino per prodotti della classe 25 - Carattere distintivo di un segno consistente nella colorazione parziale di un prodotto.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La X Technology Swiss GmbH è condannata alle spese.
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