Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 – Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău e Administrația Finanțelor Publice Bacău / Druțu
(causa C‑438/10)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli»
Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione nel territorio nazionale (Art. 110 TFUE) (v. punti 20‑22 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Curtea de Apel Bacău, Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in uno Stato membro – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE – Discriminazione rispetto agli autoveicoli d’occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione.
Dispositivo
L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.
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