ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 ottobre 2011 (*)
«Impugnazione – Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità – Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Nozione di “agevolazione” – Principio della tutela del legittimo affidamento – Interpretazione del diritto nazionale – Snaturamento – Nozione – Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»
Nei procedimenti riuniti da C‑448/10 P a C‑450/10 P,
aventi ad oggetto tre impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte, la prima e la terza, il 10 settembre 2010 e, la seconda, il 13 settembre 2010,
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, con sede in Terni (causa C‑448/10 P),
Cementir Italia Srl, con sede in Roma (causa C‑449/10 P),
Nuova Terni Industrie Chimiche SpA, con sede in Narni (causa C‑450/10 P),
rappresentate dagli avv.ti T. Salonico, G. Barone e A. Marega,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata dai sigg. D. Grespan e G. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. A. Arabadjiev (presidente di sezione), dai sigg. A. Rosas e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con le loro impugnazioni la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (in prosieguo: la «ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni»), la Cementir Italia Srl (in prosieguo: la «Cementir») e la Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (in prosieguo: la «Nuova Terni Industrie Chimiche») chiedono, rispettivamente, l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea 1° luglio 2010, causa T‑62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), causa T‑63/08, Cementir Italia/Commissione, e causa T‑64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione (in prosieguo: le «sentenze impugnate»), con le quali quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi aventi ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all’aiuto di Stato n. C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche (GU 2008, L 144, pag. 37; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
2 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale, nei punti 1‑19 delle sentenze impugnate, nel modo seguente:
«1. La Repubblica italiana ha nazionalizzato il settore elettrico con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che ha istituito l’Ente Nazionale per l’energia elettrica (ENEL), trasferendo a quest’ultimo alcune imprese dell’industria elettrica (GURI n. 316 del 12 dicembre 1962, pag. 5007; in prosieguo: la “legge n. 1643/62”). Con questa legge, essa ha attribuito all’ENEL il monopolio, nel territorio nazionale, della produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, a prescindere dalla fonte di produzione, prevedendo tuttavia alcune eccezioni.
2. Difatti, l’art. 4, comma 6, della legge n. 1643/62 ha escluso dal processo di nazionalizzazione del settore elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l’autoconsumo (in prosieguo: gli “autoproduttori”).
3. All’epoca la società Terni, della quale lo Stato era azionista di maggioranza, operava nel campo della siderurgia, dei prodotti chimici e del cemento. Inoltre, essa possedeva e gestiva impianti idroelettrici la cui produzione era utilizzata essenzialmente per alimentare i processi produttivi della società.
4. Il ramo d’azienda idroelettrico della Terni era stato nazionalizzato nonostante la società fosse autoproduttrice, in ragione del suo carattere strategico per l’approvvigionamento energetico del paese.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, recante trasferimento all’ENEL dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell’art. 1 della legge n. 1643/62, esercitate dalla “Terni: Società per l’Industria e l’Elettricità” SpA (Supplemento ordinario alla GURI n. 230 del 31 agosto 1963, pag. 58; in prosieguo: il “decreto n. 1165/63”), la Repubblica italiana ha concesso alla Terni un indennizzo per il trasferimento dei suoi beni sotto forma di tariffa agevolata per l’energia elettrica per il periodo 1963‑1992 (in prosieguo: la “tariffa Terni”).
6 Nel 1964 la Terni è stata suddivisa in tre società: la Terni Acciai Speciali, che produce acciaio, la Nuova Terni Industrie Chimiche, che opera nel settore chimico, e la Cementir, che produce cemento (in prosieguo: le “società ex‑Terni”). Queste imprese sono state successivamente privatizzate e rilevate, rispettivamente, dalle società ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone, operazioni che hanno avuto come risultato la creazione, rispettivamente, delle società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (...), Nuova Terni Industrie Chimiche (...) e Cementir (...), che hanno continuato a beneficiare della tariffa Terni.
7 Con legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Supplemento ordinario alla GURI n. 13 del 16 gennaio 1991, pag. 3; in prosieguo: la “legge n. 9/91”), la Repubblica italiana ha prorogato fino al 31 dicembre 2001 le concessioni idroelettriche esistenti, in forza delle quali operano le società che utilizzano le risorse idriche pubbliche per produrre energia elettrica.
8 Con l’art. 20, comma 4, di detta legge, la Repubblica italiana ha anche prorogato fino al 31 dicembre 2001 la tariffa Terni. È stato inoltre previsto che, nell’arco dei successivi sei anni (2002‑2007), il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex‑Terni dovesse progressivamente diminuire in modo che l’agevolazione tariffaria si esaurisse entro la fine del 2007.
9 La legge n. 9/91 è stata notificata dalle autorità italiane alla Commissione che, il 6 agosto 1991, ha adottato la decisione di non sollevare obiezioni (decisione avente ad oggetto l’aiuto di Stato NN 52/91; in prosieguo: la “decisione 6 agosto 1991”).
10 Con decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GURI n. 75 del 31 marzo 1999, pag. 8 (...)) la Repubblica italiana ha prorogato le concessioni idroelettriche esistenti. L’art. 12, commi 7 e 8, di detto decreto stabilisce quanto segue:
“7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest’ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l’attività dandone comunicazione all’amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (…).
8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell’atto di concessione”.
11 Ai sensi dell’art. 11, comma 11, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (GURI n. 62 del 16 marzo 2005, pag. 4), convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (in prosieguo: la “legge n. 80/05”), la Repubblica italiana ha disposto una nuova proroga della tariffa Terni fino al 2010; tale misura era applicabile a partire dal 1° gennaio 2005 (in prosieguo: la “misura controversa”). La legge n. 80/05 precisa che, fino al 2010, le società ex-Terni continueranno a beneficiare del trattamento di cui fruivano al 31 dicembre 2004 in termini di quantitativi forniti (...) e di prezzi (...) Poco tempo dopo, le concessioni idroelettriche sono state generalmente rinnovate fino al 2020, con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
12 La Commissione, essendo venuta a conoscenza di tale misura di proroga nell’ambito dell’istruzione di un altro caso, con lettera del 23 dicembre 2005 ha chiesto informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera del 24 febbraio 2006, seguita da altre due comunicazioni, rispettivamente del 2 marzo e del 27 aprile 2006.
13 Con lettera del 19 luglio 2006 la Commissione ha informato la Repubblica italiana che aveva deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 214, pag. 5) e la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura controversa.
(...)
17 Il 20 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione [controversa]:
18 Il punto 163 della decisione [controversa] è così formulato:
“La Commissione constata che [la Repubblica italiana] ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], al disposto dell’articolo 11, paragrafo 11, [del decreto] legge n. [35]/2005, convertito nella legge [n. ]80/05, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l’elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune. Pertanto, non può essere data esecuzione alle parti della succitata misura che non sono ancora state concesse o versate. L’aiuto già erogato deve essere recuperato. Gli importi cui i beneficiari avrebbero avuto diritto nel 2005, 2006 e 2007 in base alla legge [n. 9/91] possono essere dedotti dall’importo totale da recuperare”.
19 Il dispositivo della decisione [controversa] comprende le seguenti disposizioni:
“Articolo 1
1. L’aiuto di Stato cui [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp [Acciai Speciali Terni], Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune.
2. L’aiuto di Stato concesso e non ancora corrisposto dalla [Repubblica italiana] a ThyssenKrupp [Acciai Speciali Terni], Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è parimenti incompatibile con il mercato comune e non può esservi data esecuzione.
Articolo 2
1. [La Repubblica italiana] recupera presso i beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1, punto 1.
(...)”».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
3 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2008, ogni ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento della decisione in questione nella parte in cui constata che la Repubblica italiana ha dato esecuzione alla misura controversa in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.
4 A sostegno delle loro pretese le ricorrenti hanno dedotto, in particolare, un motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, nonché un motivo relativo alla violazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1), e del principio della tutela del legittimo affidamento.
5 Il Tribunale, ai punti 55‑142 delle sentenze impugnate, ha respinto il motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE.
6 A tale scopo il Tribunale ha, in particolare, respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la misura controversa non può essere qualificata aiuto di Stato in mancanza della concessione di un vantaggio alle beneficiarie, dal momento che la proroga della tariffa Terni da essa stabilita costituirebbe l’estensione della misura d’indennizzo prevista dalla legge n. 1643/62 e dal decreto n. 1165/63 in funzione dei rinnovi delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori non espropriati, assimilando quindi le società ex-Terni agli autoproduttori virtuali e garantendo, in modo continuativo, un parallelismo nel trattamento di questi ultimi rispetto ai primi.
7 A tale riguardo, il Tribunale ha innanzitutto dichiarato, ai punti 72‑77 della sentenza impugnata, quanto segue:
«72 (...) è importante sottolineare che la presente controversia si inserisce nel quadro della nazionalizzazione del settore dell’energia elettrica in Italia, basato sull’art. 43 della Costituzione italiana, il cui strumento giuridico di esecuzione è costituito dalla legge n. 1643/62, integrata dal decreto n. 1165/63.
73 Pertanto, è a questi ultimi testi che occorre fare riferimento per comprendere la nazionalizzazione in questione in tutti i suoi aspetti, ivi compreso l’indennizzo giuridico richiesto in questa fattispecie di trasferimento di proprietà decisa unilateralmente da uno Stato.
74 Orbene, dal disposto dell’art. 6 del decreto n. 1165/63, privo di qualsiasi ambiguità, si ricava che la tariffa Terni è stata concessa a titolo di indennizzo per un periodo ben determinato, senza possibilità di proroga. Infatti, detto articolo dispone che le forniture di energia elettrica alla Terni “dovranno aver luogo fino al 31 dicembre millenovecentonovantadue”; l’indicazione di una data precisa esclude a priori qualsiasi difficoltà di interpretazione riguardo alla portata temporale della disposizione.
75 Inoltre, [le] ricorrent[i] non menziona[no] nessuna disposizione della legge n. 1643/62 o del decreto n. 1165/63 che preveda una revisione della durata d’applicazione della tariffa Terni, con una possibile estensione di questa durata dopo la data di scadenza prevista. Occorre osservare, viceversa, che la possibilità di rivedere il prezzo della fornitura di energia elettrica alla Terni è stata espressamente prevista dal legislatore nazionale nell’art. 8 del decreto n. 1165/63.
76 Nel sottolineare che la data di scadenza delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori era stata presa in considerazione dal legislatore nazionale all’epoca della nazionalizzazione per fissare la data del 31 dicembre 1992 nel decreto n. 1165/63, [le] ricorrent[i] [sostengono] che la mancanza di una disposizione esplicita in merito alla possibilità di rivedere la durata d’applicazione della tariffa Terni in funzione di quella delle concessioni si spiegherebbe col fatto che il rinnovo di queste ultime costituiva, per questo stesso legislatore e a quella stessa epoca, un evento “certamente imprevedibile”.
77 Occorre rilevare che la determinazione iniziale di una durata di validità per le concessioni comportava già, di per se stessa, la questione relativa al futuro di queste concessioni alla loro scadenza e il mantenimento delle medesime, in seguito ad una proroga legislativa od una procedura di apertura alla concorrenza, costituiva un’ipotesi concepibile e non “certamente imprevedibile”. Pertanto, risulta dagli atti che la mancanza di una disposizione esplicita nella legislazione nazionale, che prevedesse la possibilità di revisione della durata d’applicazione della tariffa Terni, appare come il semplice frutto della scelta del legislatore di indennizzare la Terni mediante il godimento di una tariffa di favore per la fornitura di energia elettrica durante un periodo ben determinato, stabilito in modo definitivo all’epoca della nazionalizzazione».
8 Successivamente, ai punti 78-92 delle sentenze impugnate, il Tribunale illustra le ragioni per cui siffatta analisi non poteva essere rimessa in discussione dal contesto e dalla volontà del legislatore nazionale, anche ammettendo che occorresse prenderli in considerazione.
9 A tale proposito, dopo aver osservato, al punto 84 di dette sentenze, che la durata di applicazione della tariffa Terni supera leggermente la durata residua della concessione della Terni e che, secondo la decisione controversa, è lecito immaginare che le autorità italiane abbiano deciso di far coincidere la data di scadenza di detta tariffa con la data di scadenza generale delle concessioni idroelettriche italiane, il Tribunale, al punto 85 di queste stesse sentenze, si è così espresso:
«Cionondimeno, il legislatore nazionale ha stabilito una data precisa per la scadenza della tariffa Terni, senza nessun’altra indicazione cronologica nel decreto n. 1165/63, e [le] ricorrent[i] non dimostra[no] che i lavori parlamentari rivelino la volontà di detto legislatore di allineare la durata di applicazione della tariffa Terni a quella delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori, nel senso che il rinnovo di queste ultime dovesse implicare automaticamente la proroga di detta tariffa».
10 Il Tribunale ha peraltro respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui i supremi organi giurisdizionali italiani, richiamando, a questo proposito, la sentenza della Corte suprema di cassazione 21 novembre 2003, n. 1786, e la sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2005, n. 606, avrebbero confermato la necessità, anche successivamente al 1992, di garantire un trattamento analogo alla Terni e agli altri autoproduttori non espropriati. In proposito il Tribunale, ai punti 87‑92 delle sentenze impugnate, ha dichiarato quanto segue:
«87 Tuttavia, il riferimento a queste due sentenze appare irrilevante, in quanto esse sono state pronunciate successivamente alla legge n. 9/91, la quale ha prorogato e reso applicabili, dopo la scadenza del 31 dicembre 1992, le disposizioni che prevedevano, a titolo di indennizzo, la concessione alla Terni di una tariffa di favore.
88 Inoltre, come rilevato dall[e] ricorrent[i], queste sentenze sono state pronunciate “per risolvere questioni del tutto diverse da quelle di cui al presente giudizio”. I giudici nazionali non erano investiti della questione dell’eventuale sussistenza di una violazione, realizzata dalle autorità italiane mediante la proroga della tariffa Terni dopo il 31 dicembre 1992, dell’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 88, n. 3, CE, di non dare esecuzione a un aiuto nuovo senza informarne preventivamente la Commissione.
89 La questione sottoposta a questi giudici era di accertare se, a seguito di modifica della struttura tariffaria nazionale dell’energia elettrica, la Terni dovesse sostenere costi aggiuntivi per la fornitura di elettricità. I giudici hanno risposto in senso negativo, nella cornice giuridica richiamata nel precedente punto 87, basandosi sulla ragion d’essere del regime speciale di determinazione del prezzo della fornitura di energia elettrica alla Terni, stabilito per indennizzare quest’ultima in seguito alla nazionalizzazione.
90 Si è giudicato che la tariffa Terni avesse lo scopo di mantenere a favore di questa società la possibilità di procurarsi energia elettrica “a costi tendenzialmente analoghi a quelli che la stessa società Terni avrebbe sopportato se avesse potuto continuare ad utilizzare energia autoprodotta” e che pertanto a questa società non si potevano richiedere “quei costi aggiuntivi [per la fornitura dell’energia elettrica] dai quali la stessa sarebbe stata esentata se avesse potuto continuare a produrre energia elettrica per uso proprio ed a consumare, quindi, l’energia autoprodotta”.
91 Questa motivazione contraddice la tesi dell[e] ricorrent[i]. Contrariamente a quanto affermato da quest[e] ultim[e], i giudici nazionali non hanno ritenuto che la tariffa dell’energia elettrica che la Terni doveva versare all’ENEL dovesse restare analoga “a quella degli altri autoproduttori”, ma che dovesse corrispondere ai costi che la “stessa società Terni” avrebbe sostenuto qualora avesse potuto continuare a utilizzare l’energia autoprodotta, evento possibile solo in base alla sua concessione idroelettrica e per il periodo di validità di quest’ultima.
92 Conformemente alla logica risarcitoria così definita dai giudici nazionali per quanto concerne l’elemento riguardante il prezzo dell’energia elettrica, la durata della tariffa Terni non poteva prescindere, così come giustamente sostenuto dalla Commissione, dalla durata residua della concessione espropriata ed essere indicizzata in base all’evoluzione futura delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori».
11 Inoltre il Tribunale ha precisato, ai punti 93‑106 delle sentenze impugnate, i motivi per i quali la normativa riguardante le proroghe delle concessioni idroelettriche successiva alla legge n. 1643/62 e al decreto n. 1165/63 contrasterebbe con la lettura di questi testi difesa dalle ricorrenti, secondo cui i menzionati testi avrebbero collegato la durata della tariffa Terni, attraverso un rinvio dinamico e implicito, a quella delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori.
12 Ai punti 122‑139 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha peraltro posto in rilievo che l’interpretazione delle ricorrenti condurrebbe all’istituzione di un risarcimento di durata indeterminata e pertanto illimitato in relazione al suo quantum. Orbene, il Tribunale ha osservato a tal proposito, nel punto 131 della sentenza impugnata, quanto segue:
«(...) l[e] ricorrent[i] non menziona[no] nessuna norma, nessun principio di diritto comunitario, nessuna disposizione dell’ordinamento giuridico nazionale né nessuna decisione pronunciata da un organo giurisdizionale nazionale che possa giustificare l’interpretazione da ess[e] formulata, che condurrebbe alla concessione di un indennizzo stabilito per un periodo indeterminato o che prevederebbe, in linea generale, la possibilità di tenere in considerazione eventi successivi alla determinazione dell’indennizzo per modificare la valutazione del bene nazionalizzato o espropriato e, di conseguenza, la portata dell’indennizzo».
13 Il Tribunale, ai punti 140 e 141 delle sentenze impugnate, si è quindi espresso nel modo seguente:
«140 (...) non si può ritenere che la proroga della tariffa Terni concessa nel 2005 mediante la misura controversa costituisse parte integrante dell’indennizzo dovuto alla Terni per l’espropriazione subita dalla medesima nel 1962. Quest’affermazione [delle] ricorrent[i] deriva piuttosto da un’estrapolazione della logica originaria seguita dal legislatore nazionale per l’indennizzo, basata su un’assimilazione della Terni a un autoproduttore virtuale. Essa mira a liberarsi dal vincolo cronologico stabilito per l’applicazione della tariffa Terni e finisce per snaturare i termini chiari e precisi dell’art. 6 del decreto n. 1165/63.
141 Pertanto, la Commissione ha agito giustamente quando, dopo aver precisato che indubbiamente la fornitura di energia elettrica a prezzi inferiori a quelli della tariffa normale applicata costituiva un chiaro vantaggio economico per i beneficiari, che vedevano ridotti i loro costi di produzione e rafforzata la propria posizione concorrenziale (punto 99 della decisione [controversa]), ha concluso che la tariffa di favore concessa alle società ex‑Terni a partire dal 1° gennaio 2005 costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE».
14 Il Tribunale ha parimenti respinto il motivo relativo alla violazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 e del principio della tutela del legittimo affidamento. Al riguardo, dopo aver richiamato la giurisprudenza pertinente ai punti 268‑287 delle sentenze impugnate, il Tribunale, ai punti 278‑289 delle medesime sentenze, ha affermato quanto segue:
«278 Per quanto concerne la fondatezza di detto motivo, l’argomento dell[e] ricorrent[i] non dimostra l’esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto in questione o, come asserisc[ono] l[e] ricorrent[i], nel fatto che la misura controversa non costituisse un aiuto di Stato.
279 Infatti, è pacifico che la decisione 6 agosto 1991, di non sollevare obiezioni, corrisponde, secondo la definizione data nell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, al caso in cui la Commissione constata, dopo un esame preliminare, che la misura notificata, in quanto disciplinata dall’art. 87, n. 1, CE, non suscita dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune e decide, di conseguenza, che questa misura è compatibile con detto mercato. Il tenore di detta decisione corrobora la dichiarazione della Commissione, secondo cui la misura consistente nella proroga della tariffa Terni, contenuta nella legge n. 9/91, è stata qualificata (...) come aiuto compatibile (...).
280 La circostanza che dalla lettera del 19 settembre 1991, inviata dal Ministero italiano dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato al Ministero per le Partecipazioni Statali, si evinca che, dopo l’adozione della decisione 6 agosto 1991, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane in merito alla proroga della tariffa Terni prevista dalla legge n. 9/91, non è tale da inficiare questa conclusione.
281 Questa circostanza tende piuttosto a dimostrare, come indicato dalla Commissione nei punti 134 e 135 della decisione [controversa], che i documenti in base ai quali essa ha adottato la decisione 6 agosto 1991 contenevano solo una descrizione e una valutazione stringate degli articoli della legge n. 9/91 che potevano presentare un certo interesse in relazione agli aiuti di Stato e che l’art. 20, comma 4, della legge, che prorogava la tariffa Terni, non era stato menzionato, particolare che non consente di determinare con certezza se la tariffa Terni sia stata esaminata e se la volontà fosse di autorizzarla.
282 Di conseguenza, la mera richiesta di informazioni da parte della Commissione e il silenzio tenuto da quest’ultima in seguito alla risposta delle autorità italiane, ammesso che sia stata effettivamente trasmessa e ricevuta dalla Commissione, non possono giustificare un legittimo affidamento [delle] ricorrent[i].
283 Il comportamento tenuto dalla Commissione tra i mesi di agosto e novembre 1991 poteva far sorgere, al massimo, l’impressione di una certa confusione e suscitare interrogativi nella mente [delle] ricorrent[i]. Ebbene, il semplice fatto che la qualificazione come aiuto di Stato del provvedimento di proroga della tariffa Terni, previsto dalla legge n. 9/91, sia potuta apparire dubbia al beneficiario è manifestamente insufficiente a giustificare un qualsiasi legittimo affidamento da parte sua sulla regolarità dell’aiuto o sul fatto che la misura controversa non costituisse un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T‑55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punto 128).
284 Infine, come rileva la Commissione nel punto 154 della decisione [controversa], la decisione 6 agosto 1991 copre unicamente la misura disposta dalla legge n. 9/91, per cui l’approvazione di detta misura non può far sorgere un legittimo affidamento quanto alla legittimità della nuova misura di aiuto introdotta dalla legge n. 80/05 o sul fatto che la proroga della tariffa Terni contenuta in quest’ultima non costituisse un aiuto.
285 A questo proposito occorre ricordare che la legge n. 9/91 aveva un duplice oggetto, ossia la proroga concomitante della durata della tariffa Terni e delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori sino al 2001, ma anche l’eliminazione di detta tariffa alla fine del 2007.
286 È pacifico che la misura controversa, da un lato, ha interrotto il processo di eliminazione graduale della tariffa Terni, prevedendo l’applicazione di quest’ultima quanto meno sino al 2010 e, dall’altro, ha completamente modificato il metodo di calcolo di tala tariffa, come risulta dai punti 123 e 124 della decisione [controversa].
287 Alla luce di ciò, la Commissione ha qualificato la misura controversa come aiuto nuovo, qualificazione che [le] ricorrent[i] non critica[no]. Questa misura doveva essere notificata alla Commissione, conformemente all’art. 88, n. 3, CE, cosa che non è stata effettuata.
288 Ne consegue che [le] ricorrent[i] non poteva[no] dedurre dalla decisione 6 agosto 1991 e dal comportamento successivo della Commissione che la nuova misura di proroga, introdotta con la legge n. 80/05, non potesse essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.
289 Ciò premesso, si deve respingere il motivo relativo alla violazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 e del principio di tutela del legittimo affidamento».
15 Di conseguenza il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi e ha condannato ciascuna ricorrente a sopportare le proprie spese.
Conclusioni delle parti
16 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare le sentenze impugnate e la decisione controversa, là dove non riconoscono il carattere di indennizzo compensativo della misura controversa, considerandola al contrario un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile; e/o
– annullare le sentenze impugnate, là dove non riconoscono che l’ordine di recupero contenuto nella decisione controversa è in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento e, di conseguenza, annullare tale decisione nella parte in cui ordina alla Repubblica italiana di procedere senza indugio al recupero dell’aiuto oltre agli interessi; e
– condannare la Commissione alle spese.
17 La Commissione chiede che la Corte voglia respingere le impugnazioni e condannare le ricorrenti alle spese.
Sulle impugnazioni
18 A sostegno delle loro impugnazioni le ricorrenti deducono due motivi. Il primo è relativo alla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE, ad una contraddittoria motivazione e a un manifesto errore, in quanto le sentenze impugnate interpretano la misura controversa come aiuto di Stato e non come misura compensativa. Il secondo è relativo, da un lato, alla violazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, e del principio del contraddittorio nonché, dall’altro, ad un’insufficiente motivazione, là dove il Tribunale ha concluso che l’ordine di recupero contenuto nella decisione controversa non è in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento.
19 Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata. Tale norma deve essere applicata per le sentenze in esame.
20 Peraltro, dopo aver sentito sul punto le osservazioni delle parti e dell’avvocato generale, occorre, per ragioni di connessione, riunire i presenti procedimenti ai fini dell’ordinanza, ai sensi degli artt. 43 e 118 del regolamento di procedura.
Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE, ad una contraddittoria motivazione e a un manifesto errore in relazione all’interpretazione della misura controversa come aiuto di Stato e non come misura compensativa
Argomenti delle parti
21 Con il primo motivo le ricorrenti fanno valere che le sentenze impugnate sono viziate a causa di una motivazione errata, insufficiente e contraddittoria, in quanto il Tribunale ha proceduto ad un’interpretazione e ad un’applicazione manifestamente errate delle norme nazionali in questione, snaturando gli elementi di prova presenti nel fascicolo.
22 Con la prima parte del primo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe deformato gli elementi da esse forniti a sostegno della loro interpretazione della legge n. 1643/62 e del decreto n. 1165/63.
23 Con un primo argomento le ricorrenti asseriscono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 131 delle sentenze impugnate, esse non avrebbero mai sostenuto che un indennizzo stabilito a favore delle società ex-Terni dovesse ritenersi fissato a tempo indeterminato. Esse, per contro, avrebbero osservato che le proroghe del regime d’indennizzo concesso a tali società riguardavano ambiti temporali in cui anche la durata delle concessioni idroelettriche era parimenti stata prorogata ex lege.
24 Con un secondo argomento le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere ritenuto che l’indicazione da parte della legge n. 1643/62 di una data precisa, ossia il 31 dicembre 1992, come data di scadenza della tariffa Terni fosse sufficiente ad escludere che l’ulteriore estensione della tariffa in parola costituisse una continuazione del regime indennitario stabilito dalla menzionata legge nel 1962, nonostante il Tribunale stesso avesse riconosciuto che detta scadenza era stata definita in coerenza con la durata residua della concessione idroelettrica espropriata.
25 Relativamente a tale aspetto, ad avviso delle ricorrenti, il Tribunale, al punto 77 delle sentenze impugnate, si è scorrettamente basato sulla circostanza che la mancanza di una disposizione esplicita, nella legge n. 1643/62 e nel decreto n. 1165/63, a previsione della possibilità di prorogare la tariffa Terni sarebbe stata chiaro indice della volontà del legislatore nazionale di escludere qualsivoglia estensione della tariffa in questione, poiché il mantenimento in capo alla Terni delle concessioni idroelettriche oltre la durata di 30 anni in seguito ad una proroga legislativa o ad una procedura di apertura alla concorrenza costituiva, nel 1962, un’ipotesi concepibile e non certamente imprevedibile. Tale affermazione, oltre ad essere insufficiente a giustificare la conclusione cui il Tribunale giunge, si porrebbe in chiaro contrasto con il disposto dell’art. 21 del regio decreto n. 1175/1933, il quale prevede che la durata delle concessioni come quella della Terni non possa eccedere 30 anni. Si aggiunga che l’attribuzione delle concessioni conformemente a procedure di apertura alla concorrenza sarebbe stata sancita per la prima volta a livello europeo nel 1996 e a livello nazionale nel 1999.
26 Con la seconda parte del primo motivo le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere, ai punti 86‑92 delle sentenze impugnate, trascurato la ratio legis della legge n. 1643/62 e del decreto n. 1165/63 travisando l’interpretazione della menzionata normativa operata dai massimi organi giurisdizionali italiani. Infatti, dalla mera lettura della sentenza della Corte suprema di cassazione 21 novembre 2003, n. 1786, e della sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2005, n. 606, invocate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, risulterebbe che il particolare criterio di indennizzo previsto a beneficio della Terni in conseguenza della natura eccezionale della nazionalizzazione del suo ramo d’azienda è stato interpretato dai citati giudici nel senso di aver creato uno status legale di autoproduttore virtuale, i cui benefici non sono stati mai riconosciuti per un periodo indeterminato ma, sia nella prima proroga del 1991 che nella seconda del 2005, sono stati riconosciuti per un periodo definito e coerente con le proroghe ex lege delle concessioni idroelettriche stabilite nel contempo e di cui avrebbe beneficiato anche la Terni, ove non fosse stata espropriata nel 1962.
27 Le ricorrenti mettono quindi in evidenza che, nella sua sentenza n. 1786/2003, la Corte suprema di cassazione ha esentato le società ex-Terni dal pagamento di un sovrapprezzo istituito successivamente all’espropriazione su tutti i consumi di energia elettrica in quanto «anche la Terni sarebbe rientrata tra i consumatori esentati dall’applicazione del menzionato sovrapprezzo, se avesse potuto continuare a produrre energia per uso proprio e, quindi, autoconsumarla». Analogamente, nella sua sentenza n. 606/2005, il Consiglio di Stato ha dichiarato che «la ratio dello speciale regime tariffario dettato dal legislatore per le società ex Terni è stata proprio quella di garantire alle imprese, per un periodo limitato poi prolungato, i benefici che sarebbero loro derivati dall’autoproduzione, preclusa dal trasferimento degli impianti all’Enel (per tale ragione la Terni è stata considerata per determinati fini una sorta di autoproduttrice “virtuale”)».
28 Alla luce della richiamata ratio legis, come confermata dai massimi giudici italiani, le ricorrenti asseriscono che l’assenza, nella legge n. 1643/62, di un’espressa previsione di possibilità di proroga della tariffa Terni non può rivestire alcuna rilevanza. Per contro, sarebbe necessario determinare se la proroga della citata tariffa sia tale da assicurare o meno la ratio originaria della norma, ossia di garantire alle società ex-Terni lo status di autoproduttore virtuale. Siffatto accertamento non può che essere positivo nel caso in esame, perché sarebbe pacifico – in virtù delle intervenute proroghe ex lege della durata delle concessioni elettriche – che la Terni avrebbe continuato a poter autoprodurre energia elettrica in tutti quegli anni per i quali le proroghe della tariffa compensativa sono state disposte. Certamente, con la misura controversa il legislatore nazionale avrebbe ritenuto di dovere porre fine a tale parallelismo con la durata delle concessioni idroelettriche. Tuttavia, tale decisione sarebbe giustificata dalla circostanza che, tenuto conto del programma di investimenti prospettato dalle società ex-Terni nella zona industriale di Terni-Narni, il ritorno ad una reale autoproduzione risulterebbe ormai possibile in conseguenza della piena liberalizzazione della produzione di energia elettrica.
29 Le ricorrenti fanno peraltro valere che la motivazione affermata al punto 88 delle sentenze impugnate sarebbe, a tale riguardo, parimenti erronea. Il Tribunale, difatti, non può privare di rilevanza le summenzionate sentenze della Corte suprema di cassazione e del Consiglio di Stato, adducendo che tali giudici non erano investiti della questione attinente al rispetto, da parte delle autorità italiane, delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, dato che i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi circa la compatibilità delle misure di aiuto con il diritto dell’Unione.
30 La Commissione ritiene che il primo motivo vada respinto.
Giudizio della Corte
31 Con il presente motivo le ricorrenti lamentano, in sostanza, che il Tribunale avrebbe effettuato un’errata valutazione del diritto nazionale relativo alla nazionalizzazione del settore dell’energia elettrica in Italia, e più specificamente di avere scorrettamente interpretato le disposizioni della legge n. 1643/62 e del decreto n. 1165/63, nonché il contenuto delle due sentenze pronunciate dai massimi organi giurisdizionali italiani quanto alla portata della summenzionata normativa, viziando in tal modo le sentenze impugnate con una motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria.
32 A questo proposito, occorre ricordare che dagli artt. 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale, dunque, è il solo competente, da una parte, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dall’altra, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 256 TFUE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Così, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I‑4951, punto 29, nonché giurisprudenza ivi citata).
33 Come già dichiarato dalla Corte, da ciò risulta che una censura fondata sull’erronea valutazione del diritto nazionale è ricevibile qualora al Tribunale venga contestato di aver snaturato tale diritto (sentenza 24 ottobre 2002, causa C‑82/01 P, Aéroports de Paris/Commissione, Racc. pag. I‑9297, punto 63).
34 A tale proposito occorre ricordare che un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punto 54; 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. I‑10515, punto 98, e 10 febbraio 2011, causa C‑260/09 P, Activision Blizzard Germany/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53 nonché giurisprudenza ivi citata).
35 Con la prima parte del primo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, avendo dichiarato, al punto 77 delle sentenze impugnate, che la proroga della concessione idroelettrica a favore della Terni per una durata superiore ai 30 anni presentava carattere prevedibile nel 1962, avrebbe snaturato il contenuto delle disposizioni del diritto nazionale quali risultano dal regio decreto n. 1175/1933 nonché dalla legge n. 1643/62 e dal decreto n. 1165/63.
36 Si tratta di un argomento privo di rilievo.
37 Infatti, senza che occorra verificare se il Tribunale abbia commesso uno snaturamento che risulti manifestamente dai documenti del fascicolo là dove osserva, al punto 77 delle sentenze impugnate, che il mantenimento delle concessioni idroelettriche dopo la loro scadenza costituiva nel 1962 «un’ipotesi concepibile e non “certamente imprevedibile”», resta ciò nondimeno che il Tribunale, ai punti 74 e 75 delle sentenze impugnate, ha constatato, nell’ambito della sua valutazione sovrana e non contestata dei fatti, che né la legge n. 1643/62 né il decreto n. 1165/63 comportavano disposizioni le quali prevedessero la possibilità di prorogare la tariffa Terni che, secondo il dettato dell’art. 6 di tale decreto, era stata concessa a titolo di indennizzo per un periodo ben determinato e spirava il 31 dicembre 1992.
38 Si deve riconoscere che siffatte considerazioni, di per sé, già consentivano al Tribunale di dedurne, al punto 77 delle sentenze impugnate, che il legislatore nazionale, all’epoca della nazionalizzazione del settore elettrico nel 1962, aveva scelto di indennizzare le società ex-Terni mediante il godimento di una tariffa di favore per la fornitura di energia elettrica durante un periodo ben determinato, pari a 30 anni.
39 Da ciò discende che la censura di snaturamento relativamente al punto 77 delle sentenze impugnate deve essere respinta.
40 Per il resto, là dove le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver affermato, al punto 131 delle sentenze impugnate, che a loro avviso l’indennizzo previsto a favore delle società ex-Terni dovesse ritenersi stabilito per un tempo indeterminato, è sufficiente osservare che tale asserzione è basata su una lettura errata delle sentenze impugnate.
41 Al punto citato, infatti, il Tribunale si è limitato a constatare non che le ricorrenti sostenessero una tesi del genere, bensì unicamente che la loro interpretazione del diritto nazionale, in forza della quale la durata della tariffa Terni deve essere sistematicamente prorogata in funzione del rinnovo delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori non espropriati, conduceva all’istituzione di un indennizzo stabilito per un periodo indeterminato. Pertanto, tale affermazione non può essere accolta.
42 Con la seconda parte del primo motivo le ricorrenti lamentano che il Tribunale, ai punti 86‑92 delle sentenze impugnate, avrebbe snaturato il contenuto di alcune sentenze pronunciate dai più alti organi giurisdizionali italiani, in quanto sia la Corte suprema di cassazione che il Consiglio di Stato hanno interpretato la legge n. 1643/62 e il decreto n. 1165/63 nel senso che le società ex-Terni godrebbero di uno status legittimo di autoproduttori virtuali, per un periodo corrispondente alle proroghe ex lege delle concessioni idroelettriche esistenti in capo agli autoproduttori non espropriati.
43 Tale argomentazione è totalmente priva di fondamento.
44 Difatti, posto che il Tribunale ha constatato, al punto 90 delle sentenze impugnate, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti che non è stata oggetto di contestazione nella presente fase di impugnazione, che i giudici nazionali, nelle sentenze fatte valere, hanno considerato che la tariffa Terni dovesse corrispondere ai costi che la stessa società Terni avrebbe sostenuto qualora avesse potuto continuare a utilizzare l’energia autoprodotta, e non a quelli sostenuti dagli altri autoproduttori, detto Tribunale ha potuto, senza snaturare il contenuto delle menzionate sentenze, dedurne, ai punti 91 e 92 delle sentenze impugnate, che dalla logica risarcitoria così definita da tali giudici discende che la durata della tariffa Terni non può prescindere dalla durata residua della concessione espropriata, poiché la possibilità di utilizzare energia autoprodotta è ipotizzabile unicamente sulla base della concessione idroelettrica della Terni e limitatamente alla sua durata e che, di conseguenza, non può essere indicizzata in base all’evoluzione futura delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori.
45 È ben vero che l’interpretazione divergente della richiamata giurisprudenza nazionale, proposta dalle ricorrenti a sostegno della seconda parte del primo motivo, in base a cui i giudici nazionali avrebbero riconosciuto che le società ex-Terni, considerata la ratio legis della legge n. 1643/62 e del decreto n. 1165/63, godono di uno status legale di autoproduttore virtuale per un periodo coerente con le proroghe ex lege delle concessioni idroelettriche di cui Terni sarebbe parimenti stata beneficiaria se non fosse stata espropriata, potrebbe apparire altrettanto difendibile.
46 Tuttavia una circostanza del genere non può risultare sufficiente a dimostrare la sussistenza di un vizio di snaturamento, atteso che l’interpretazione accolta dal Tribunale nelle sentenze impugnate non si pone manifestamente in contraddizione con il dettato delle sentenze invocate dalle ricorrenti.
47 A tale proposito occorre far notare che, benché gli estratti delle sentenze citati dalle ricorrenti nelle rispettive impugnazioni espongano, sostanzialmente, che, in quanto la tariffa Terni prevista dalla legge n. 1643/62 e il decreto n. 1165/63 era stata prorogata, le società ex-Terni dovevano conservare i benefici che avrebbero tratto dall’autoproduzione durante il periodo della proroga della tariffa in parola, in essi non si afferma mai, per contro, che la durata di tale tariffa Terni dovesse essere allineata a quella delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori non espropriati e ancora meno che il carattere indennitario della citata tariffa alla luce dell’art. 87, n. 1, CE potesse considerarsi mantenuto durante tale intero periodo.
48 Ne consegue che la censura di snaturamento vertente sui punti 86‑92 delle sentenze impugnate deve essere respinta in quanto infondata.
49 In ogni caso, i motivi illustrati dal Tribunale, da un lato, ai punti 72‑85 delle sentenze impugnate, i quali, come risulta dai punti 38 e 39 della presente ordinanza, sono stati contestati senza successo dalle ricorrenti nell’ambito della prima parte del primo motivo, e, dall’altro, ai punti 93‑106 di dette sentenze, i quali, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti nelle loro repliche, non sono stati oggetto di contestazione nella loro impugnazione, sono sufficienti per respingere l’argomento di queste ultime relativo al presunto nesso fra la tariffa Terni e il rinnovo delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori.
50 Di conseguenza, l’argomento delle ricorrenti vertente sull’interpretazione delle sentenze dei summenzionati giudici nazionali, effettuata dal Tribunale ai punti 86‑92 delle sentenze impugnate, deve essere respinto in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2665, punto 148 nonché giurisprudenza ivi citata).
51 Peraltro, là dove le ricorrenti, con la seconda parte del primo motivo, contestano il punto 88 delle sentenze impugnate, è sufficiente constatare che i loro addebiti si basano su una lettura erronea di tali sentenze. Infatti, al menzionato punto 88 il Tribunale non rimarca, come suggeriscono le ricorrenti, che i giudici nazionali non erano investiti della questione della compatibilità della tariffa Terni con l’art. 87 CE, bensì che non erano investiti della legittimità della tariffa di cui trattasi riguardo agli obblighi di notifica e di sospensione ex art. 88, n. 3, CE. Pertanto, tale sviluppo della seconda parte del primo motivo deve essere parimenti respinto.
52 Il primo motivo deve essere pertanto interamente respinto.
Sul secondo motivo relativo, da un lato, alla violazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 e del principio del contraddittorio nonché, dall’altro, ad un’insufficiente motivazione, là dove il Tribunale ha concluso che l’ordine di recupero contenuto nella decisione controversa non è in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
53 Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere che i punti 268‑289 delle sentenze impugnate sarebbero viziati a causa di una motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, in quanto il Tribunale avrebbe ingiustamente escluso che la condotta della Commissione in occasione della prima proroga della tariffa Terni abbia ingenerato un legittimo affidamento, nelle autorità italiane e nelle società ex-Terni, relativamente alla circostanza che la seconda proroga accordata con la misura controversa non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, con la conseguenza che l’ordine di recupero stabilito nella decisione controversa sarebbe contrario all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999. A tale riguardo il Tribunale avrebbe a torto concluso per l’assenza di «circostanze eccezionali» ai sensi della sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione (Racc. pag. 4617, punto 17), tali da ingenerare un legittimo affidamento delle società ex-Terni sulla regolarità della misura controversa.
54 Con la prima parte del secondo motivo le ricorrenti asseriscono che il Tribunale avrebbe commesso un errore facendo riferimento, al punto 279 delle sentenze impugnate, all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, per considerare pacifico che, con la decisione 6 agosto 1991, la Commissione intendesse qualificare la legge n. 9/91 come aiuto compatibile con il mercato comune piuttosto che escludere l’esistenza stessa di un aiuto. Il regolamento in questione, difatti, è posteriore di 8 anni rispetto alla decisione 6 agosto 1991 e quindi non sarebbe applicabile ratione temporis. Orbene, nel 1991 non vi era alcuna normativa dell’Unione che prevedesse che una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di una data misura significasse necessariamente che detta istituzione ritenesse la misura in parola un aiuto compatibile con il mercato comune.
55 Al contrario, sostengono le ricorrenti, il fatto che la decisione 6 agosto 1991 non precisi sulla base di quale deroga la legge n. 9/91 risultasse compatibile con il mercato comune depone a favore della conclusione che la Commissione ritenesse che la menzionata legge non comportasse misure di aiuto di Stato. Dalla decisione controversa emergerebbe inoltre che la Commissione stessa non avrebbe potuto determinare con certezza se l’esame della tariffa Terni fosse stato effettuato nell’ambito del procedimento di notifica di tale legge e, oltre a ciò, la motivazione accolta nella menzionata decisione manifestamente non riguarderebbe la tariffa in discussione.
56 Con la seconda parte del secondo motivo le ricorrenti sostengono che la motivazione accolta al punto 280 delle sentenze impugnate è gravemente insufficiente e contraddittoria, in quanto il Tribunale ha ritenuto priva di qualsivoglia rilevanza la richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione, dopo la sua decisione 6 agosto 1991, alle autorità italiane in merito alla proroga della tariffa Terni. Una richiesta del genere, difatti, potrebbe spiegarsi unicamente considerando che detta misura non rientrasse nella sfera della decisione in questione. Inoltre, il silenzio della Commissione rispetto ai chiarimenti presentati dalle autorità italiane, secondo cui la proroga della tariffa Terni non avrebbe costituito un aiuto di Stato, dovrebbe essere considerato un’acquiescenza idonea a costituire una circostanza eccezionale atta a far sorgere nelle ricorrenti un legittimo affidamento riguardo alla qualificazione della tariffa Terni.
57 Secondo le ricorrenti ne discende che il Tribunale avrebbe gravemente sminuito il valore degli elementi di prova da esse forniti. Invece di ammettere che tali elementi ingenerassero una certa confusione, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare alla Commissione di esibire lo scambio di corrispondenza allora intervenuto con le autorità italiane. Riducendo al rango di mera confusione la certezza ingenerata nelle ricorrenti sulla circostanza che la Commissione non nutrisse più dubbi sulla conferma della natura indennitaria della proroga della tariffa Terni, il Tribunale avrebbe quindi valutato erroneamente la condotta della Commissione, viziando in tal modo le sentenze impugnate con una carenza di motivazione.
58 Secondo le ricorrenti, la superficialità dell’esame effettuato al riguardo dal Tribunale emergerebbe del resto dal richiamo operato dallo stesso, al punto 283 delle sentenze impugnate, alla sua citata sentenza CETM/Commissione. Difatti, nella controversia all’origine di detta sentenza, il legittimo affidamento invocato era fondato su comportamenti ascrivibili al governo spagnolo mentre, nel caso in esame, le ricorrenti si fondano sul comportamento delle istituzioni dell’Unione.
59 Infine, con la terza parte del secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 287 delle sentenze impugnate, esse hanno criticato la circostanza che la misura controversa possa costituire un aiuto nuovo. Analogamente errato sarebbe il rilievo del Tribunale per cui la misura controversa avrebbe modificato i termini della misura compensativa, stabilita dalla legge n. 1643/62 e prorogata nel 1991.
60 Secondo le ricorrenti, infatti, nel definire la prima proroga, la legge n. 9/91 aveva esteso l’applicabilità dell’indennizzo stabilito nel 1962 fino al 2007 e previsto un meccanismo di progressiva riduzione della quantità di energia su cui commisurare la tariffa compensativa negli ultimi 6 anni, al fine di assicurare una graduale uscita dal meccanismo di indennizzo. La misura controversa, riconoscendo il diritto delle società ex-Terni ad una ulteriore proroga della tariffa compensativa al fine di mantenere in vita il loro diritto di approvvigionarsi di determinate quantità di energia ai costi che avrebbero avuto se avessero continuato ad essere autoproduttrici, ha semplicemente bloccato il previsto slittamento alla fine del 2004 ed indicizzato le condizioni tariffarie vigenti a quella data all’andamento dei principali mercati europei non essendovi più – per effetto dell’intervenuta liberalizzazione – un riferimento ad una tariffa per clienti industriali.
61 La Commissione sostiene che la prima parte del secondo motivo è infondata. Il regolamento n. 659/1999 avrebbe infatti codificato la giurisprudenza dei giudici dell’Unione e, in ogni caso, il Tribunale avrebbe basato il suo giudizio sul tenore della decisione 6 agosto 1991. Quanto alla seconda e alla terza parte del secondo motivo, esse sarebbero irricevibili. Tali parti, infatti, sarebbero dirette a contestare la valutazione dei fatti e degli elementi di prova operata dal Tribunale. In ogni caso esse sarebbero infondate.
Giudizio della Corte
62 Dagli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 34 e 35, nonché 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punti 46 e 47).
63 Nella fattispecie occorre rammentare che, in base all’analisi svolta ai punti 268‑289 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha escluso che le ricorrenti abbiano potuto dedurre dalla decisione 6 agosto 1991 e dal comportamento successivo della Commissione che la seconda proroga della tariffa Terni stabilita dalla misura controversa non potesse essere qualificata come aiuto di Stato e, di conseguenza, ha respinto il motivo relativo alla violazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 e del principio della tutela del legittimo affidamento.
64 Il Tribunale, infatti, ha ritenuto, da un lato, ai punti 279‑283 delle sentenze impugnate, che, benché il comportamento della Commissione nel periodo agosto‑novembre 1991 avesse potuto far sorgere l’impressione di una certa confusione e suscitare interrogativi nelle ricorrenti, il semplice fatto che la qualificazione come aiuto di Stato della prima proroga della tariffa Terni, stabilita dalla legge n. 9/91, sia potuta apparire dubbia alle beneficiarie era insufficiente a giustificare un qualsiasi legittimo affidamento da parte loro sulla regolarità dell’aiuto o sul fatto che la misura controversa non costituisse un aiuto di Stato.
65 D’altro canto, ai punti 284‑287 di tali sentenze, il Tribunale ha constatato che, in ogni caso, la menzionata decisione copre unicamente la misura disposta dalla legge n. 9/91 e che, pertanto, l’approvazione di detta misura non può far sorgere un legittimo affidamento quanto alla legittimità della nuova misura di aiuto introdotta dalla legge n. 80/05, o sul fatto che la proroga della tariffa Terni contenuta in quest’ultima non costituisse un aiuto.
66 Orbene, con l’argomento nell’ambito del secondo motivo le ricorrenti non lamentano per nulla che tale ragionamento sarebbe viziato da un qualsiasi errore di diritto, limitandosi invece essenzialmente, riproponendo gli argomenti già prospettati dinanzi al Tribunale, ad addebitargli, da un lato, di avere valutato scorrettamente il comportamento della Commissione nel periodo agosto‑novembre 1991, e in particolare di avere effettuato al riguardo un esame errato della portata della decisione 6 agosto 1991, nonché della richiesta di informazioni rivolta ulteriormente dalla Commissione alle autorità italiane in merito alla proroga della tariffa Terni e del silenzio successivamente mantenuto dalla Commissione medesima, e, dall’altro, di avere considerato che la misura controversa avesse modificato i termini della misura compensativa stabilita dalla legge n. 1643/62.
67 Si deve constatare che, in tal modo, le ricorrenti, adducendo un motivo relativo ad una motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, tendono ad ottenere dalla Corte un riesame dell’atto introduttivo presentato in primo grado, così come della valutazione dei fatti e degli elementi di prova svolta dal Tribunale nelle sentenze impugnate, al fine di dimostrare la sussistenza di un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto. Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 32 e 62 della presente ordinanza, un riesame del genere è sottratto alla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
68 Vero è che, nelle loro repliche, le ricorrenti hanno, per la prima volta nel corso del presente procedimento, fatto valere che il Tribunale aveva, sotto tale profilo, snaturato gli elementi probatori ad esso sottoposti. Un siffatto motivo è tuttavia irricevibile, a norma degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte (v. sentenza 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./Commissione, Racc. pag. I‑10653, punto 50).
69 Quanto all’affermazione secondo cui, nella menzionata sentenza del Tribunale CETM/Commissione, citata nel punto 283 delle sentenze impugnate, il legittimo affidamento asserito non riguarderebbe il comportamento della Commissione, bensì quello delle autorità nazionali, essa è priva di rilevanza. Come tale, infatti, una simile circostanza non è idonea a viziare per errore di diritto il ragionamento seguito dal Tribunale al suddetto punto 283 né, pertanto, a condurre all’annullamento delle sentenze impugnate.
70 Analogamente, riguardo all’asserzione secondo cui il Tribunale avrebbe a torto constatato, al punto 287 delle sentenze impugnate, che le ricorrenti non hanno censurato la qualificazione della misura controversa come aiuto nuovo, essa, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 50 della presente ordinanza, deve essere respinta in quanto inconferente, dal momento che tale constatazione costituisce un motivo superfluo a sostegno di altri rilievi espressi dal Tribunale.
71 Detta qualificazione, infatti, si evince già dalle constatazioni effettuate dal Tribunale, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, ai punti 284‑286 delle sentenze impugnate le quali, non sussistendo uno snaturamento, non possono essere contestate nella fase delle presenti impugnazioni.
72 Infine, l’affermazione secondo la quale il Tribunale, al punto 279 delle sentenze impugnate, non avrebbe potuto basarsi sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 al fine di constatare che la decisione 6 agosto 1991 corrispondeva ad una decisione secondo la quale una misura notificata non suscitava dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune, va parimenti respinta in quanto inconferente, essendo anch’essa diretta contro un motivo inserito ad abundantiam.
73 Infatti, benché il Tribunale, a detto punto 279, si sia effettivamente basato su tale disposizione per asserire che il dettato della decisione 6 agosto 1991 corroborava la dichiarazione della Commissione secondo cui la proroga della tariffa Terni contenuta nella legge n. 9/91 vi era stata qualificata come aiuto compatibile, detto giudice ha ciò nondimeno concluso, da un lato, al punto 281 delle sentenze impugnate, che gli elementi del fascicolo non consentivano di determinare con certezza se la tariffa Terni fosse stata esaminata dalla Commissione e se la volontà fosse di autorizzarla e, dall’altro, ai punti 284‑287 di tali sentenze, che detta decisione, in ogni caso, non copriva la misura controversa che, quindi, costituiva un aiuto nuovo introdotto dalla legge n. 80/05. Orbene, come osservato al punto 66 della presente ordinanza, le ricorrenti non lamentano alcun errore di diritto che vizierebbe tali constatazioni.
74 Da ciò consegue che il secondo motivo va respinto integralmente.
75 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che le impugnazioni devono essere respinte in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondate.
Sulle spese
76 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) Le impugnazioni sono respinte.
2) La ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, la Cementir Italia Srl e la Nuova Terni Industrie Chimiche SpA sono condannate alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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