ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
14 aprile 2011 (*)
«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Rappresentanza del ricorrente – Avvocato privo di mandato – Notifica di un’impugnazione – Domanda di risarcimento danni – Corte di giustizia dell’Unione europea – Rigetto – Ricorso di annullamento – Danno lamentato – Ricorso per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nel procedimento C‑460/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 settembre 2010,
Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata dal sig. A.V. Placco, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. D. Šváby, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con l’impugnazione in oggetto, il sig. Marcuccio chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2010, causa T‑401/09, Marcuccio/Corte di giustizia (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto, da un lato, il suo ricorso diretto all’annullamento delle asserite decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno respinto la domanda di risarcimento del danno derivante da una pretesa irregolarità commessa al momento della notifica al ricorrente dell’impugnazione proposta nel contesto della causa T‑20/09 P, Commissione/Marcuccio, e, dall’altro, il suo ricorso per risarcimento danni.
Fatti all’origine della controversia
2 I fatti all’origine della controversia sono stati ricostruiti nei seguenti termini ai punti 1‑8 dell’ordinanza impugnata:
«1 Il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, è una delle parti nella controversia oggetto della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta). Nell’ambito di tale controversia egli è stato rappresentato dall’avv. L. Garofalo.
2 Il 1° dicembre 2008 il ricorrente ha revocato il mandato all’avv. Garofalo e ha conferito all’avv. G. Cipressa il mandato di rappresentarlo. Tale informazione è stata comunicata alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica tramite telecopia, in data 4 dicembre 2008, e tramite lettera, in data 17 dicembre 2008.
3 Il 16 gennaio 2009 la Commissione delle Comunità europee ha impugnato dinanzi al Tribunale (causa T‑20/09 P) la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑41/06. Gli estremi di tale impugnazione sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 marzo 2009 (GU C 55, pag. 49).
4 La cancelleria del Tribunale, con lettera del 5 febbraio 2009, ha notificato l’impugnazione al ricorrente, all’indirizzo dell’avv. Garofalo, informandolo del termine di due mesi per il deposito del controricorso, ai sensi dell’art. 141, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
5 Con lettera redatta dall’avv. Cipressa e pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2009, il ricorrente ha comunicato che l’avv. Garofalo non era più incaricato di rappresentarlo ed ha chiesto una nuova notifica dell’impugnazione.
6 Con lettera del 21 aprile 2009 la cancelleria del Tribunale ha notificato l’impugnazione al ricorrente, all’indirizzo dell’avv. Cipressa, informandolo del fatto che il termine di due mesi per il deposito del controricorso, di cui all’art. 141, n. 1, del regolamento di procedura [del Tribunale], decorreva da tale notifica.
7 Con lettera del 24 maggio 2009, indirizzata alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno derivante da un preteso errore nella notifica dell’impugnazione.
8 La cancelleria della Corte ha risposto al ricorrente, con lettera datata 15 giugno 2009, informandolo della portata delle competenze della Corte e comunicandogli che non era possibile accogliere la sua domanda».
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2009, il sig. Marcuccio aveva chiesto che il Tribunale volesse:
– annullare la decisione della Corte di giustizia che ha respinto la sua domanda del 24 maggio 2009;
– annullare la nota della cancelleria della Corte di giustizia recante la data del 15 giugno 2009;
– condannare la Corte di giustizia a versargli l’importo di EUR 10 000, oppure l’importo che il Tribunale avrebbe ritenuto equo e giusto, in risarcimento del danno subìto;
– condannare la Corte di giustizia alle spese.
4 D’altra parte, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di ordinare, a titolo di misure istruttorie, l’audizione di testimoni.
5 A sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva sollevato, in sostanza, due motivi. Il primo verteva sull’asserito danno morale risultante, per un verso, dall’incertezza derivante dal fatto di non sapere se l’irregolarità addotta avrebbe comportato conseguenze sfavorevoli in sede di esame dell’impugnazione nella causa T‑20/09 P e, per altro verso, dall’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali. Con il secondo motivo, il ricorrente asseriva di aver subìto un danno materiale derivante dalle spese sostenute per accertarsi che l’impugnazione fosse notificata al suo attuale avvocato.
6 La Corte di giustizia aveva concluso che il Tribunale volesse:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
7 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
8 In applicazione dell’art. 111 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.
9 In primo luogo, il Tribunale ha concluso che non occorresse statuire autonomamente sulla domanda di annullamento formulata dal ricorrente.
10 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, il Tribunale ha concluso, in secondo luogo, che le affermazioni del sig. Marcuccio erano manifestamente infondate relativamente all’asserito danno morale.
11 Dopo aver rammentato i principi giurisprudenziali relativi alla responsabilità extracontrattuale a norma dell’art. 288, secondo comma, CE, il Tribunale ha constatato, da un lato, che l’asserita situazione di incertezza circa lo svolgimento del procedimento, nell’ambito dell’impugnazione oggetto della causa T‑20/09 P, non costituiva un elemento idoneo a provare l’esistenza di un danno reale e certo. Infatti, dalle circostanze del caso di specie risultava che, sebbene la notifica dell’impugnazione di cui trattasi fosse stata inizialmente effettuata presso il legale che aveva rappresentato il sig. Marcuccio nella causa che aveva dato origine alla sentenza oggetto di impugnazione, in seguito alla lettera del ricorrente del 2 aprile 2009, l’impugnazione era stata notificata al suo attuale rappresentante, il 21 aprile 2009, e quest’ultimo era stato informato del fatto che il termine per il deposito della comparsa di risposta sarebbe decorso dalla nuova notifica.
12 Di conseguenza, secondo il Tribunale, nel caso di specie non poteva ritenersi che il sig. Marcuccio fosse stato lasciato in una situazione di incertezza per quanto riguardava lo svolgimento del procedimento e fosse stato costretto a inutili sforzi per modificare la situazione.
13 D’altro lato, il Tribunale ha giudicato che il sig. Marcuccio non avesse precisato il carattere del danno morale allegato, risultante dalla lamentata violazione del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati a carattere personale. A tal fine, non bastava richiamarsi a regole che si pretendono violate, poiché si trattava comunque della notifica di un’impugnazione presso un legale che era stato incaricato di rappresentare il ricorrente nella causa che aveva dato luogo all’impugnazione e che era assoggettato, a tale titolo, all’obbligo di riservatezza.
14 Inoltre, il Tribunale ha constatato che il sig. Marcuccio non aveva provato che l’irregolarità allegata, cioè la notifica dell’impugnazione al suo rappresentante precedente, fosse idonea ad arrecargli un danno morale.
15 D’altra parte, il Tribunale ha dichiarato che la domanda relativa all’asserito danno materiale che sarebbe derivato dalle spese sostenute dal sig. Marcuccio per assicurarsi che l’impugnazione fosse notificata al suo attuale avvocato era manifestamente irricevibile. A tale riguardo, il Tribunale ha ritenuto che il sig. Marcuccio non avesse indicato alcun elemento atto a provare che le spese derivanti dagli sforzi che il suo attuale avvocato aveva dovuto compiere presso la cancelleria del Tribunale al fine di segnalare il menzionato errore avrebbero costituito un danno distinto rispetto all’onere delle spese relative alla causa T‑20/09 P. L’esposizione della natura e dell’entità del danno materiale lamentato effettuata dal sig. Marcuccio nel suo ricorso non rispondeva quindi alle prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.
16 In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che non si potesse accogliere la domanda del sig. Marcuccio diretta all’audizione di testimoni.
Conclusioni delle parti
17 Con la presente impugnazione il sig. Marcuccio chiede che la Corte voglia:
– in ogni caso, annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata;
– dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale è stata emessa l’ordinanza impugnata era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna, e
– in via principale, accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado;
– nonché condannare la convenuta in primo grado alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese, diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti alla causa de qua in tutti i gradi finora esperiti, ovvero,
– in via subordinata, rinviare la causa oggetto di appello al Tribunale, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.
18 Nella comparsa di risposta, la Corte di giustizia chiede il rigetto dell’impugnazione e che il ricorrente sia condannato alle spese.
Sull’impugnazione
19 Ai sensi dell’art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.
20 A sostegno dell’impugnazione il sig. Marcuccio deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo è relativo al rigetto della sua domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale che avrebbe subìto a causa dell’errore della cancelleria del Tribunale e della conseguente incertezza circa lo svolgimento del procedimento. Il secondo motivo riguarda il rigetto della domanda del ricorrente diretta al risarcimento dell’asserito danno materiale. Il terzo motivo verte sul rigetto della domanda del ricorrente relativa all’audizione di testimoni.
Sul primo motivo, relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno morale
Argomenti delle parti
21 Il sig. Marcuccio afferma anzitutto che la circostanza che la cancelleria del Tribunale abbia correttamente notificato, il 21 aprile 2009, l’impugnazione della Commissione nella causa T‑20/09 P e che il termine per l’eventuale presentazione della comparsa di risposta sia cominciato a decorrere solo a partire da quella data non sarebbe pertinente per constatare l’incertezza invocata dal ricorrente circa lo svolgimento del procedimento in tale causa. Infatti, tale incertezza continuerebbe a sussistere, non avendo il Tribunale ancora emesso alcuna decisione nella succitata causa T‑20/09 P.
22 Inoltre, il sig. Marcuccio rileva di essere stato evidentemente lacerato dall’incertezza sull’esistenza della causa e sull’adozione di atti di procedura nell’ambito della stessa, in ragione dei 18 giorni trascorsi tra la lettera del ricorrente in data 2 aprile 2009 che segnalava l’irregolarità della cancelleria quanto alla notifica dell’impugnazione nella causa T‑20/09 P e la lettera con cui la cancelleria lo informava del fatto che il termine per il deposito della comparsa di risposta cominciava a decorrere a partire da tale nuova notifica.
23 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali, il ricorrente rammenta che una terza persona è stata informata del contenuto di un atto di un procedimento giurisdizionale di cui egli era parte. Orbene, poiché tale procedimento ha in sé e per sé carattere riservato, tale errore avrebbe evidentemente causato una violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati a carattere personale.
24 A tale proposito, il sig. Marcuccio rileva che l’illegittimità consiste nel fatto che il suo precedente legale fosse stato informato di questioni riservate, attinenti ai rapporti tra il ricorrente e la Commissione, indipendentemente dal fatto che le avesse divulgate a terzi. Di conseguenza, la causa del danno addotto dal ricorrente non sarebbe una qualsivoglia divulgazione del contenuto dell’impugnazione in detta causa fatta a terzi dal suo precedente legale, ma la mera divulgazione di quest’ultimo documento a detto legale e, molto probabilmente, a terzi membri della sua cerchia.
25 D’altra parte, il sig. Marcuccio afferma che il Tribunale ha omesso di analizzare le sue affermazioni in merito al danno asseritamente subìto a causa del ritardo con cui è stato informato dell’impugnazione della Commissione nella causa T‑20/09 P.
26 Infine, secondo il sig. Marcuccio, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivare l’ordinanza impugnata, anche sotto il profilo della valutazione della prova in base all’esperienza e al comune buon senso.
27 La convenuta replica che tale primo motivo è manifestamente irricevibile e, comunque, manifestamente infondato.
Giudizio della Corte
28 Come emerge dagli artt. 256 TFUE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenze 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punto 44, e 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I‑5539, punto 35, nonché ordinanze 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione, punto 45, e 3 febbraio 2009, causa C‑231/08 P, Giannini/Commissione, punto 62).
29 Al punto 23 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’asserita situazione di incertezza circa lo svolgimento del procedimento, nell’ambito dell’impugnazione oggetto della causa T‑20/09 P, non costituiva un elemento idoneo a provare l’esistenza di un danno reale e certo. Infatti, secondo il Tribunale, le circostanze di fatto allegate in primo grado dal ricorrente non potevano costituire un danno reale e certo. Il Tribunale ha dichiarato che, in seguito alla notifica dell’impugnazione della Commissione effettuata dalla cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2009, il ricorrente non è stato posto in una condizione di incertezza circa lo svolgimento del procedimento e circa il fatto che dall’irregolarità allegata avrebbero potuto sorgere oppure no conseguenze sfavorevoli nell’ambito dell’esame dell’impugnazione nella causa T‑20/09 P.
30 A tale proposito, occorre rilevare che il sig. Marcuccio mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti esaminati dal Tribunale. Il sig. Marcuccio si limita, infatti, ad affermare che la notifica da parte della cancelleria dell’impugnazione della Commissione nella causa T‑20/09 P non è pertinente per accertare l’esistenza del danno morale allegato poiché il Tribunale non si era ancora pronunciato su tale causa, e che, comunque, tale danno sussisteva per il fatto che erano trascorsi 18 giorni tra la lettera del ricorrente del 2 aprile 2009 con cui si segnalava l’irregolarità della cancelleria riguardante la notifica di tale impugnazione e la lettera della cancelleria che lo informava del fatto che il termine per il deposito della comparsa di risposta cominciava a decorrere da detta nuova notifica.
31 Orbene, è giocoforza constatare che il ricorrente non fornisce alcun elemento tale da confutare la valutazione del Tribunale, limitandosi ad affermare l’esistenza del danno morale allegato, senza peraltro rilevare un qualsiasi snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale.
32 Gli argomenti addotti dal sig. Marcuccio a sostegno di tale motivo costituiscono infatti semplici domande di riesame del ricorso proposto in primo grado, le quali esulano dalla competenza della Corte.
33 D’altronde, il Tribunale ha dichiarato, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente non aveva precisato il carattere del danno morale allegato risultante dall’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati a carattere personale e che, a tal fine, non bastava richiamarsi a regole che si pretendono violate, poiché si trattava comunque della notifica di un’impugnazione presso il suo precedente legale, assoggettato in quanto tale all’obbligo di riservatezza.
34 Così, il Tribunale ha precisato, in merito a quest’ultima affermazione, che il ricorrente non aveva fornito la prova dell’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali, a maggior ragione in una situazione in cui il suo precedente legale era, a tale titolo, assoggettato all’obbligo di riservatezza.
35 A tale proposito, il sig. Marcuccio si limita a sostenere, come in occasione del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, l’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali. Inoltre, il ricorrente afferma che la circostanza che il suo precedente legale fosse tenuto all’obbligo di riservatezza, o che il personale di segreteria di detto legale non fosse tenuto al rispetto di tale obbligo, non era rilevante per accertare l’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza.
36 Si deve tuttavia constatare che il ricorrente non individua l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare che egli non aveva fornito la prova dell’asserita violazione del suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali. Quindi, tali argomenti costituiscono, in sostanza, semplici domande di riesame del ricorso proposto in primo grado, le quali esulano dalla competenza della Corte.
37 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di efficace istruzione, il ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale ha omesso di analizzare le sue affermazioni in merito al danno asseritamente subìto a causa del ritardo con cui è stato informato dell’impugnazione della Commissione nella causa T‑20/09 P. Inoltre, il ricorrente sostiene che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivare l’ordinanza impugnata, anche sotto il profilo della valutazione della prova in base all’esperienza e al comune buon senso.
38 A tale riguardo, basta rilevare che il ricorrente formula allegazioni generiche, senza indicare con precisione gli elementi dell’ordinanza impugnata criticati né gli argomenti giuridici che sostengono specificamente la domanda di annullamento della succitata ordinanza e senza mirare precisamente ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe tale ordinanza (v., in tal senso, ordinanza 17 dicembre 2010, causa C‑513/10 P, Platis/Consiglio e Grecia, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
39 Pertanto, il primo motivo è manifestamente irricevibile.
Sul secondo motivo, relativo al risarcimento del danno materiale
Argomenti delle parti
40 Il sig. Marcuccio afferma che vi sono numerosi elementi atti a provare che le spese derivanti dagli sforzi che il suo attuale avvocato ha dovuto compiere presso la cancelleria del Tribunale al fine di segnalare il menzionato errore costituiscono un danno distinto rispetto all’onere delle spese relative alla causa T‑20/09 P. Il ricorrente rileva che tali spese costituiscono spese di causa speciali ed eccezionali nell’ambito di un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte. Sarebbe altresì difficile ammettere che tali spese siano sopportate dalla Commissione, parte ricorrente nell’impugnazione di cui alla causa T‑20/09 P, nel caso in cui essa dovesse risultare soccombente in sede di impugnazione, e ingiusto, peraltro, che il relativo onere dovesse restare a carico del sig. Marcuccio. Inoltre, secondo il ricorrente, l’esistenza delle spese allegate è assolutamente fuori discussione.
41 La convenuta ritiene che tali argomenti siano inconferenti rispetto alla valutazione del Tribunale di cui si afferma l’erroneità.
Giudizio della Corte
42 Al punto 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non aveva indicato alcun elemento atto a provare che le spese derivanti dagli sforzi che il suo attuale avvocato aveva dovuto compiere presso la cancelleria del Tribunale al fine di segnalare il menzionato errore costituivano un danno distinto rispetto all’onere delle spese relative alla causa T‑20/09 P.
43 Il Tribunale ha quindi concluso che la domanda di risarcimento del danno materiale non era conforme alle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale e che, pertanto, doveva essere considerata irricevibile.
44 A tale proposito, occorre rilevare che il ricorrente si limita, da un lato, ad affermare che le spese derivanti dagli sforzi che il suo attuale avvocato ha dovuto compiere presso la cancelleria del Tribunale al fine di segnalare l’errore di notifica costituivano un danno distinto rispetto all’onere delle spese relative alla causa T‑20/09 P e, dall’altro, a confermare l’esistenza di dette spese e a indicare che sono eccezionali. Tuttavia, si deve necessariamente constatare come il ricorrente si limiti a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto trarre conclusioni diverse rispetto a quelle esposte nell’ordinanza impugnata, senza tuttavia provare e nemmeno dedurre un qualsivoglia snaturamento degli elementi di prova esaminati dal Tribunale.
45 Di conseguenza, occorre dichiarare che gli argomenti del ricorrente sono diretti in realtà ad un riesame dei fatti che, in tali condizioni e come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 28 della presente ordinanza, esulano dalla competenza della Corte.
46 Ne deriva che tale secondo motivo è manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo, vertante sul rigetto della domanda del ricorrente relativa all’audizione di testimoni
Argomenti delle parti
47 Il sig. Marcuccio afferma che, a causa del rigetto della domanda di audizione di testimoni, si è visto ingiustamente negare il diritto di provare l’esistenza del danno asserito. Tale rigetto sarebbe tanto più illegittimo in quanto il ricorrente aveva l’obbligo di provare o che l’irregolarità allegata era tale da arrecargli un danno o che tale irregolarità aveva effettivamente arrecato un danno.
48 La convenuta ritiene questa doglianza infondata. Poiché il Tribunale ha concluso, in sede di valutazione dei fatti, nel senso dell’inesistenza del danno lamentato, l’audizione di testimoni non avrebbe potuto indurlo a pervenire ad un’altra conclusione. Infatti, in conformità dell’art. 68, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, una tale audizione sarebbe esclusivamente diretta ad accertare determinati fatti, mentre la valutazione di tali fatti spetterebbe al Tribunale e non ai testimoni.
Giudizio della Corte
49 Occorre rilevare che, alla luce dell’art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza del quale il Tribunale dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni, il giudice di primo grado valuta l’utilità di mezzi istruttori al fine di dirimere la controversia. È dunque compito del Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della controversia e alla necessità di procedere all’audizione di testimoni (v. ordinanza L/Commissione, cit., punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
50 Orbene, tenuto conto della conclusione secondo cui il ricorso era in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato, legittimamente il Tribunale ha potuto considerare, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che la domanda del ricorrente diretta all’audizione di testimoni non doveva essere accolta.
51 Ne discende che il terzo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
52 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l’impugnazione deve essere respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulle spese
53 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il sig. Marcuccio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell’impugnazione.
Lussemburgo, 14 aprile 2011
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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