Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2012 — Evropaïki Dynamiki / AEA
(causa C‑462/10 P)
«Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi di consulenza informatica — Rigetto dell’offerta — Decisione di attribuire l’appalto ad un altro offerente — Criteri di selezione e di aggiudicazione — Confusione dei criteri — Ponderazione dei criteri — Copia integrale del rapporto di valutazione — Insufficienza di motivazione»
1. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 19, 30-31, 47)
2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte del rifiuto del Tribunale di disporre mezzi istruttori — Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66, § 1) (v. punti 21-23)
3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Contestazione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale e non della sentenza da esso pronunciata — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 36-37)
4. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Obbligo di comunicare, a seguito di richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario — Obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, di fornire un’analisi comparativa dettagliata dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso — Insussistenza — Motivo manifestamente infondato (Art. 256 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 39-40, 44)
5. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punto 47)
6. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 57)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 luglio 2010, Evropaïki Dynamiki/AEA (T‑331/06), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente, del 14 settembre 2006, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto AEA/IDS/06/002, riguardante la prestazione di servizi di consulenza informatica (GU 2006/118-125101), nonché della decisione di attribuire l’appalto ad un altro offerente — Criteri di aggiudicazione — Errore di valutazione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
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