Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2012 — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello
(causa C‑496/10)
«Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Membro del Parlamento europeo — Protocollo sui privilegi e sulle immunità — Articolo 8 — Procedimento penale per il reato di ingiuria — Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento — Nozione di “opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari” — Immunità — Presupposti»
Privilegi e immunità dell’Unione europea — Membri del Parlamento europeo — Immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni — Nozione di opinione espressa nell’esercizio delle funzioni — Applicazione nell’ambito di un procedimento giudiziario instaurato nei confronti di un membro del Parlamento — Competenza dell’autorità giudiziaria nazionale procedente (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 8) (v. punti 15-17, 19 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di Pace di Venafro — Interpretazione degli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, n. 152, pag. 13) — Membro del Parlamento europeo imputato per il reato di ingiuria in seguito ad una falsa accusa nei confronti di un rappresentante delle forze dell’ordine — Nozione di opinione espressa nell’esercizio delle funzioni di parlamentare.
Dispositivo
L’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di ingiuria, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nel procedimento principale.
Full & Egal Universal Law Academy