Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 dicembre 2010 – Platis / Consiglio e Grecia
(causa C‑513/10 P)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Regolamenti del Consiglio relativi a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro – Atti legislativi nazionali recanti disposizioni di attuazione di tali regolamenti – Irricevibilità manifesta del ricorso – Incompetenza manifesta del Tribunale – Impugnazione in parte manifestamente infondata ed in parte manifestamente irricevibile – Art. 119 del regolamento di procedura»
1. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso – Atto che continua a produrre effetti – Irrilevanza (Art. 263, sesto comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 81, nn. 1 e 2) (v. punti 8‑9)
2. Procedura – Ricorso di una persona fisica o giuridica volto a far constatare una violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro –Incompetenza manifesta del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 258 TFUE, 259 TFUE e 267 TFUE) (v. punti 13‑15)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 18)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 30 settembre 2010, causa T‑311/10, Platis/Consiglio e Grecia, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento di diversi regolamenti del Consiglio, adottati negli anni 1997-2000, relativi a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione e ai tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro nonché, dall’altro lato, all’annullamento delle leggi nazionali nn. 2842/2000 e 2948/2001, che traspongono nell’ordinamento giuridico greco i regolamenti impugnati – Irricevibilità manifesta – Incompetenza manifesta.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Platis sopporterà le proprie spese.
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