Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 22 giugno 2011 – Grúas Abril Asistencia / Commissione
(causa C‑521/10 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Asserite violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza – Domanda diretta ad ottenere che la Commissione avvii un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo inteso a criticare la decisione di irricevibilità del ricorso adottata dal Tribunale – Ricevibilità indipendentemente dall’argomento sviluppato dinanzi al Tribunale (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punto 25)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 226 CE e 230 CE) (v. punto 29)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 24 agosto 2010, causa T‑386/09, Grúas Abril Asistencia / Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 7 agosto 2009, con la quale la ricorrente veniva informata che i fatti per i quali aveva presentato denuncia presso di essa non consentivano di concludere nel senso di una violazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE e che pertanto non sarebbe stato dato alcun seguito alla sua denuncia.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Grúas Abril Asistencia, SL è condannata alle spese.
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