Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012 —
Safilo
(causa C‑529/10)
«Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità diretta — Estinzione dei procedimenti in materia fiscale pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado — Abuso di diritto — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Libertà garantite dal Trattato — Principio di non discriminazione — Aiuti di Stato — Obbligo di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione»
Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione — Attuazione al diritto dell’Unione — Principio del divieto dell’abuso di diritto — Libera circolazione dei capitali — Principio di non discriminazione — Norme sugli aiuti di Stato — Fiscalità diretta degli Stati membri (Art. 4, § 3, TUE; artt. 63 TFUE e 107, § 1, TFUE) (v. punti 23, 25‑26, 28‑33 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Imposta sulle società — Normativa nazionale che prevede un’aliquota diversa d’imposta sui dividendi delle società a seconda della loro sede di stabilimento — Operazione commerciale che implica la partecipazione di società aventi sede in Italia e di società aventi sede all’estero — Decisione dell’amministrazione che considera applicabili le imposte dovute nel caso delle società con sede all’estero — Nozione di abuso di diritto come definita nella causa C‑255/02, Halifax e a. — Applicabilità alle imposte nazionali non armonizzate come le imposte dirette.
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, in particolare il principio del divieto dell’abuso di diritto, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l’obbligo di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all’applicazione di una disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l’amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.
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