ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
11 novembre 2011 (*)
«Impugnazione – Procedimento sommario – Membro del Parlamento europeo – Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Assenza dell’urgenza»
Nel procedimento C‑530/10 P(R),
avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’art. 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, presentata il 12 novembre 2010,
Riccardo Nencini, residente in Barberino di Mugello, rappresentato dall’avv. F. Bertini,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. N. Lorenz, A. Caiola e D. Moore, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito il primo avvocato generale, sig. J. Mazák,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, il sig. Nencini chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea 19 ottobre 2010, causa T‑431/10 R, Nencini/Parlamento (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di sospendere l’esecuzione di diversi atti del Parlamento europeo relativi al recupero di indennità parlamentari che egli avrebbe indebitamente riscosso.
I fatti e il procedimento dinanzi al giudice dell’urgenza
2 Il ricorrente era membro del Parlamento durante la legislatura 1994‑1999. Nel dicembre 2006 il Parlamento ha avviato un procedimento di verifica in materia di spese di assistenza parlamentare e di spese di viaggio.
3 Il 16 giugno 2010, il segretario generale del Parlamento ha adottato la decisione n. 311847, relativa ad un procedimento di recupero del pagamento indebito delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio, che è stata inviata al ricorrente e che quest’ultimo ha ricevuto il 28 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Secondo tale decisione, da un lato, durante il mandato parlamentare del ricorrente gli è stato indebitamente versato, ai sensi della regolamentazione in materia di spese e indennità dei deputati del Parlamento, un importo complessivo di EUR 455 903,44, e, dall’altro, sono state impartite istruzioni al servizio competente affinché esso adottasse tutte le misure necessarie per il recupero di tale importo presso il ricorrente.
4 Inoltre, al ricorrente è stata inviata la nota di debito n. 312331 del direttore generale delle finanze del Parlamento, datata 4 agosto 2010, relativa al recupero dell’importo sopra menzionato (in prosieguo: la «nota di debito controversa»). Tale nota è stata ricevuta dal ricorrente il 16 agosto 2010.
5 Ritenendo che l’azione del Parlamento, intervenuta molti anni dopo la fine del suo mandato parlamentare, fosse colpita da prescrizione e illegittima per motivi formali e di merito, il ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2010, ha proposto un ricorso diretto sostanzialmente all’annullamento della decisione controversa e della nota di debito controversa nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»).
6 Con atto separato dello stesso giorno, il ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti urgenti, con cui chiedeva al presidente del Tribunale, sostanzialmente, di sospendere l’esecuzione degli atti controversi.
7 Nelle sue osservazioni scritte, depositate nella cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2010, il Parlamento ha chiesto il rigetto della domanda di provvedimenti urgenti, in quanto infondata.
8 Con atto del 13 ottobre 2010, il ricorrente ha depositato nella cancelleria del Tribunale una memoria a sostegno della propria domanda, che non è stata presa in considerazione dal presidente del Tribunale ai fini dell’adozione dell’ordinanza impugnata.
L’ordinanza impugnata
9 Nell’ambito della valutazione del carattere urgente della domanda di sospensione dell’esecuzione di cui era investito, il presidente del Tribunale ha esaminato se la concessione di detta sospensione dell’esecuzione fosse necessaria per evitare che al ricorrente fosse causato un danno grave e irreparabile. Egli ha considerato, ai punti 14‑16 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito elementi di prova che consentissero di produrre un’immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria e di determinare le conseguenze precise che quest’ultimo avrebbe subito, con ogni probabilità, qualora non fosse stata accordata la sospensione richiesta. Esso ha altresì sottolineato che, considerato il carattere strettamente eccezionale della concessione di qualsiasi sospensione dell’esecuzione, si poteva ragionevolmente esigere dal ricorrente che questi intraprendesse qualsiasi operazione, anche scomoda e fastidiosa, per procurarsi la somma in contestazione, prima di adire il giudice del procedimento sommario.
10 Ai punti 17‑19 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha constatato anzitutto che, poiché la decisione controversa non ordinava direttamente le misure di riscossione o di esecuzione forzata nei confronti del ricorrente, non si poteva considerare che essa provocasse, con un sufficiente grado di probabilità, il rischio imminente di un danno finanziario grave. Per quanto riguarda poi la nota di debito controversa, il presidente del Tribunale ha considerato che essa non poteva avere l’effetto gravissimo temuto dal ricorrente, dato che non procedeva alla riscossione in senso stretto dell’importo richiesto dal Parlamento, ma si limitava a indicare, sostanzialmente, che il ricorrente avrebbe rischiato l’imposizione di interessi di mora qualora il rimborso richiesto non fosse stato effettuato entro il 20 ottobre 2010. Infine, il presidente del Tribunale ha indicato che la domanda di provvedimenti urgenti appariva prematura, in quanto dal fascicolo non emergeva che il Parlamento avesse già avviato, sul piano nazionale, un procedimento diretto alla riscossione dell’importo richiesto. Orbene, l’avvio di un siffatto procedimento sarebbe l’unica possibilità per il Parlamento di ottenere una decisione esecutiva presso i competenti giudici nazionali, che potrebbe in seguito servirgli per riscuotere l’importo richiesto, poiché esso non dispone della competenza di adottare decisioni esecutive che comportino un obbligo pecuniario a carico dei soggetti destinatari.
11 Ritenendo quindi non sussistente il requisito relativo all’urgenza, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione di cui era investito.
Conclusioni delle parti
12 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, la sospensione dell’esecuzione degli atti controversi e la condanna del Parlamento alle spese.
13 Il Parlamento, nelle sue osservazioni sull’impugnazione, presentate il 3 dicembre 2010, chiede alla Corte di dichiarare che la domanda di provvedimenti provvisori è divenuta senza oggetto e che, pertanto, non vi è più luogo a provvedere sulla presente impugnazione ovvero, in via subordinata, di respingere l’impugnazione in quanto infondata, e di condannare il ricorrente alle spese.
Sulla domanda di non luogo a provvedere
14 Il Parlamento sostiene che, poiché la decisione e la nota di debito controverse sono state sostituite da nuovi atti inviati al ricorrente, esse non producono più effetti giuridici. Di conseguenza, non vi sarebbe più luogo a provvedere sull’impugnazione in oggetto.
15 In particolare, il Parlamento rileva che la decisione controversa, redatta in inglese, è stata sostituita dalla decisione 7 ottobre 2010, redatta in italiano. Inoltre, la nota di debito controversa, altresì redatta in inglese, sarebbe stata sostituita da una nota di debito del 13 ottobre 2010, redatta in italiano, in forza della quale il termine del pagamento a partire dal quale il ricorrente rischiava l’imposizione degli interessi di mora sarebbe stato spostato dal 20 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011.
16 A tale riguardo, va rilevato che, nella sua domanda di sospensione dell’esecuzione presentata dinanzi al Tribunale, il ricorrente censurava il fatto che la decisione e la nota di debito controverse erano redatte in inglese, sebbene egli fosse un cittadino italiano. Ne risultava, a suo avviso, una violazione del regime linguistico dell’Unione nonché una violazione delle regole procedurali e dei diritti della difesa.
17 Di conseguenza, sarebbe inammissibile che, per affrontare le censure contenute nella domanda di sospensione dell’esecuzione e relative alla lingua impiegata per la redazione della decisione e della nota di debito controverse, il Parlamento possa adottare nuovi atti redatti in un’altra lingua ed avvalersi, durante il procedimento, di tali nuovi atti per privare del suo oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione (v., per analogia, sentenza 14 luglio 1988, causa 103/85, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. 4131, punto 12).
18 Va altresì rilevato che i due nuovi atti del Parlamento sono sostanzialmente identici, nel merito, alla decisione e alla nota di debito controverse, in quanto le sole differenze constatate riguardano, in tali due atti, la lingua impiegata e la fissazione, in uno di questi, di un nuovo termine di pagamento.
19 Di conseguenza, tenuto conto tanto del contesto in cui sono intervenuti i due nuovi atti del Parlamento quanto del loro contenuto, occorre considerare che la domanda di sospensione dell’esecuzione non è divenuta senza oggetto e che occorre quindi pronunciarsi sulla presente impugnazione.
Sull’impugnazione
20 A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce tre motivi rispettivamente riguardanti:
– un errore di diritto e di procedura, in quanto il presidente del Tribunale ha erroneamente rifiutato di prendere in considerazione la memoria menzionata al punto 8 della presente ordinanza;
– un errore di diritto nella valutazione dell’urgenza, e
– l’affermazione erronea, riportata nell’ordinanza impugnata, secondo cui l’importo richiesto è stato versato al ricorrente, nonché l’affermazione, erroneamente formulata, secondo cui la domanda di sospensione dell’esecuzione era prematura.
Sul primo motivo
21 Con il suo primo motivo, il ricorrente fa valere che l’ordinanza impugnata è viziata da errori di diritto e di procedura, in quanto il presidente del Tribunale non ha preso in considerazione la memoria da egli presentata il 13 ottobre 2010. È vero che tale memoria è stata depositata nella cancelleria del Tribunale dopo la fine della fase scritta del procedimento, ma gli elementi in essa contenuti gli sarebbero giunti solo dopo la presentazione della domanda di sospensione dell’esecuzione.
22 Il ricorrente rileva che detta memoria aveva ad oggetto, sostanzialmente, la produzione, nel suo allegato, di un documento ufficiale, secondo la legge italiana, relativo alla dichiarazione dei redditi che egli aveva percepito per l’anno 2009. Tale documento conterrebbe segnatamente la menzione del reddito imponibile del ricorrente, delle imposte pagate, del reddito del coniuge, del numero di figli a carico, nonché dell’eventuale proprietà di immobili ed eventuali altri redditi (dominicali, agrari e finanziari).
23 Secondo il ricorrente, dai redditi e dagli altri dati finanziari riportati in tale documento risulterebbe la sua impossibilità a restituire l’importo richiesto dal Parlamento.
24 Il ricorrente sostiene che il regolamento di procedura del Tribunale non esclude la possibilità di depositare memorie dopo la presentazione di una domanda di provvedimenti provvisori. Egli osserva altresì che, in forza di un principio generale del diritto processuale vigente negli Stati membri, le parti di un procedimento sommario, e in particolare la parte ricorrente, hanno il diritto di presentare argomenti fino al momento dell’adozione della decisione del giudice dell’urgenza.
25 Il ricorrente rileva l’esistenza di contraddizioni nel ragionamento seguito nell’ordinanza impugnata, segnatamente in ragione del fatto che, sebbene avesse deciso di non prendere in considerazione una memoria cui era allegato un documento ufficiale che consentiva di fornire un’immagine globale e fedele della sua situazione finanziaria e di dimostrare il rischio di danno grave e irreparabile, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione a causa di una mancanza di prove che giustificassero l’urgenza.
26 Il ricorrente aggiunge che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione per quanto riguarda il rifiuto di prendere in considerazione la memoria in questione. Infatti, la decisione del presidente del Tribunale di non versare tale memoria al fascicolo gli è stata comunicata con una lettera del cancelliere del Tribunale datata 29 ottobre 2010, cioè successivamente all’adozione di detta ordinanza.
27 L’argomento del ricorrente non può essere accolto.
28 Occorre anzitutto rammentare che una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, al convenuto di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di pronunciarsi sulla domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori [ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2010, causa C‑113/09 P(R), Ziegler/Commissione, punto 13].
29 Inoltre, data la celerità che caratterizza, per sua natura, il procedimento sommario, si può ragionevolmente esigere dalla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori che essa presenti, salvo casi eccezionali, fin dalla fase della presentazione della sua domanda, tutti gli elementi di prova disponibili a sostegno di quest’ultima, affinché il giudice del procedimento sommario possa valutare, su tale base, la fondatezza della domanda.
30 Pertanto, una domanda di provvedimenti provvisori non può essere utilmente completata, per rimediare ad eventuali lacune di presentazione, da una memoria ulteriore, spontaneamente depositata dalla parte che chiede l’adozione dei provvedimenti provvisori, se del caso, in risposta alle osservazioni della controparte.
31 A tal riguardo, va rilevato che costituisce una siffatta lacuna, segnatamente, il fatto di non esporre in una domanda di provvedimenti provvisori gli elementi di fatto e di prova che, da un lato, avrebbero dovuto esservi contenuti come elementi essenziali relativi ai requisiti per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti e, dall’altra, avrebbero potuto essere esposti in tale domanda, dato che il ricorrente non si trovava nell’impossibilità di farli valere al momento della presentazione di detta domanda.
32 Nella fattispecie, va constatato, da un lato, che le informazioni supplementari presentate dal ricorrente dopo la fine della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale riguardavano uno dei requisiti per la concessione dei provvedimenti provvisori, ossia il requisito dell’urgenza. Esse avrebbero quindi dovuto essere contenute nel testo stesso della domanda di sospensione dell’esecuzione, al fine di consentire al presidente del Tribunale di valutare la situazione finanziaria del ricorrente e, di conseguenza, il carattere grave e irreparabile del danno fatto valere da quest’ultimo.
33 Occorre ricordare, a tal riguardo, che, come ha constatato il presidente del Tribunale al punto 14 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente si è limitato, nella propria domanda di sospensione dell’esecuzione, ad indicare, a titolo dell’urgenza, quanto segue: «[I]l ricorrente è persona che vive con i propri redditi da attività politico-istituzionali. Non possiede altri particolari cespiti. La somma richiesta dal (…) Parlamento (…) con la decisione impugnata è dunque di particolare onere per [lui], oltre ad essere rilevante anche in termini assoluti. Si ricorda ancora, infatti, che ammonta a EUR 455 903,44. In particolare, [il ricorrente] non ha la possibilità di restituire la somma in contestazione, se non a seguito di complesse e molto onerose procedure bancarie. Sarebbe dunque gravissimo il danno economico che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione della decisione di rimborso».
34 Dall’altro, va altresì constatato che il ricorrente non era nell’impossibilità di esporre dette informazioni nel testo stesso della propria domanda di sospensione dell’esecuzione. Infatti, anche supponendo, come sostiene il ricorrente, che la sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 gli sia stata indirizzata dalle autorità fiscali solo dopo la presentazione della sua domanda, tale dichiarazione non contiene informazioni che non avrebbero potuto essere esposte in detta domanda, anche con un grado relativo di precisione.
35 In particolare, il ricorrente non era nell’impossibilità di presentare una stima, quantomeno approssimativa, dei propri redditi o di quelli della propria consorte, di fornire informazioni relative alle sue proprietà immobiliari, o ancora di indicare il numero di figli a carico. Anche la presentazione di tali informazioni, come esse emergevano dalle dichiarazioni fiscali del ricorrente degli anni precedenti, avrebbe potuto fornire al presidente del Tribunale elementi concreti quanto alla situazione finanziaria dell’interessato.
36 Orbene, come si è ricordato al punto 33 della presente ordinanza, la domanda di sospensione dell’esecuzione, priva di siffatti elementi concreti, tali da fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria del ricorrente, era formulata in termini troppo vaghi e conteneva solo mere affermazioni non suffragate e non idonee a consentire al presidente del Tribunale di valutare la situazione finanziaria del ricorrente e, di conseguenza, di risolvere il problema di sapere se fosse soddisfatto il criterio relativo all’urgenza.
37 Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può ammettere che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto in ragione del fatto che il presidente del Tribunale ha deciso di non versare al fascicolo la memoria depositata dal ricorrente il 13 ottobre 2010.
38 Di conseguenza, il fatto che il ricorrente è stato informato della mancata presa in considerazione di tale memoria con una lettera del cancelliere del Tribunale non può costituire un’assenza di motivazione tale da viziare l’ordinanza impugnata da un errore di diritto.
39 Il primo motivo va quindi dichiarato infondato.
Sul secondo motivo
40 Con il suo secondo motivo, il ricorrente fa valere che la possibilità di ricorrere a prestiti, per procedere al pagamento dell’importo richiesto, non esclude l’esistenza di un danno grave e irreparabile, in quanto essa si rivelerebbe vincolante, onerosa e subordinata alla fornitura di garanzie.
41 Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente si limita ad affermare che il presidente del Tribunale ha omesso di considerare che le operazioni richiestegli non consistevano nell’ottenimento di un mero fido bancario, bensì, considerata l’entità dell’importo richiesto, nella sottoscrizione di un prestito rilevante, necessariamente accompagnato da spese e interessi, nonché da garanzie e assicurazioni, per importi considerevoli.
42 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che affermazioni siffatte, di natura generale ed astratta, non sono tali da dimostrare che il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’ambito della sua valutazione del carattere grave e irreparabile del danno lamentato.
43 Al contrario, l’affermazione del presidente del Tribunale contenuta al punto 16 dell’ordinanza impugnata, secondo cui «si [poteva] ragionevolmente richiedere al ricorrente di intraprendere qualsiasi operazione, anche scomoda e fastidiosa, per procurarsi la somma in contestazione», consente di concludere che quest’ultimo ha debitamente preso in considerazione le difficoltà che il ricorrente poteva incontrare nella restituzione dell’importo richiesto e, di conseguenza, la gravità del danno lamentato.
44 Per quanto riguarda il presunto carattere irreparabile di detto danno, occorre rilevare che il ricorrente si limita a far valere che le spese e gli interessi legati ad un eventuale prestito bancario non sarebbero rimborsabili in caso di annullamento degli atti controversi in esito al procedimento avviato nel merito, senza per questo chiarire le ragioni per cui detti oneri non potrebbero essere richiesti e rimborsati in un caso siffatto.
45 Dalle considerazioni che precedono risulta che non è viziata da un errore di diritto la valutazione, da parte del presidente del Tribunale, del carattere grave e irreparabile del danno lamentato dal ricorrente e, pertanto, dell’urgenza.
46 Ne consegue che il secondo motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul terzo motivo
47 Con il suo terzo motivo, suddiviso in due parti, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata rileva erroneamente che l’importo richiesto gli è stato versato. In realtà, secondo il ricorrente, la maggior parte di tale importo è stata versata direttamente ai suoi assistenti parlamentari.
48 A tale riguardo è sufficiente sottolineare che l’ordinanza impugnata riprende fedelmente il dispositivo della decisione controversa, secondo cui l’importo richiesto è stato versato al ricorrente in forza della regolamentazione relativa alle spese e alle indennità dei deputati del Parlamento.
49 Peraltro, nei limiti in cui tale parte del terzo motivo dovrebbe essere compresa nel senso che il ricorrente sarebbe esonerato dall’obbligo di restituire l’importo richiesto in ragione del fatto che quest’ultimo non è stato versato a lui medesimo, bensì ad altri soggetti, occorre rilevare che tale motivo, poiché riguarda un vizio della decisione controversa, avrebbe dovuto essere dedotto dinanzi al Tribunale e non può essere dibattuto per la prima volta nell’ambito della presente impugnazione.
50 La prima parte del terzo motivo deve quindi essere disattesa.
51 In secondo luogo, il ricorrente censura il punto 19 dell’ordinanza impugnata, facendo valere che, nell’ambito di un procedimento nazionale diretto alla riscossione dell’importo richiesto, il giudice nazionale non avrà la possibilità di sospendere l’esecuzione della decisione controversa, salvo per eventuali errori di diritto che viziano la fase nazionale del procedimento.
52 A tale riguardo, occorre rammentare che un giudice nazionale che nutra dubbi sulla validità di un atto che proviene dagli organi dell’Unione europea e che costituisce il fondamento di un atto adottato dalle autorità nazionali competenti, ha sempre la possibilità di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale.
53 In ogni caso, va constatato che, non avendo fatto valere argomenti concreti attinenti al diritto nazionale o al diritto dell’Unione, il ricorrente non ha dimostrato che i rimedi interni che gli sono offerti per opporsi ad un’eventuale riscossione dell’importo richiesto non gli consentirebbero di evitare di subire il danno lamentato.
54 Poiché anche la seconda parte del terzo motivo deve essere dichiarata infondata, tale motivo dev’essere interamente respinto.
55 Con riguardo all’insieme delle considerazioni precedenti, l’impugnazione va respinta.
Sulle spese
56 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Nencini è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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