Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 29 giugno 2011 – adp Gauselmann / UAMI
(causa C‑532/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Rischio di confusione – Marchio figurativo Archer Maclean’s Mercury – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale Merkur»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 31)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T‑106/09, adp Gauselmann/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale «Merkur», per prodotti delle classi 6, 9, 28, 35, 37, 41 e 42, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 gennaio 2009, procedimento R 1266/2007‑1, recante rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio figurativo «Archer Maclean’s Mercury», per prodotti delle classi 9, 16 e 28 – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n°40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009) – Rischio di confusione – Criteri di valutazione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese.
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