Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 20 settembre 2011 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa C‑561/10 P)
«Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Servizi informatici di mantenimento dei sistemi SEI‑BUD/AMD/CR – Rigetto dell’offerta – Motivazione insufficiente – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi di prova»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 1) (v. punto 14)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivo manifestamente infondato (Art. 256 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 3) (v. punti 21‑22, 25, 27‑28)
3. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Criteri relativi, da un lato, alle capacità degli offerenti nella fase di selezione e, dall’altro, sul volume proposto dell’opera nella fase di attribuzione – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138) (v. punti 31‑34)
4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Errori tipografici di un offerente non corretti dall’amministrazione aggiudicatrice, e qualificati come errori di calcolo – Ammissibilità – Assenza di informazioni sulla presenza fisica di un responsabile del progetto durante tutta la durata del contratto – Assenza di snaturamento – Motivo manifestamente infondato [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 40‑44)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 9 settembre 2010 – Evropaïki Dynamiki/Commissione (T‑387/08), che respinge il ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione dell’OPOCE, del 20 giugno 2008, di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto diretta alla conclusione di contratti-quadro per i servizi informatici di manutenzione dei sistemi SEI‑BUD/AMD/CR e i servizi connessi (n. AO 10185) (GU 2008/S 43‑058884), nonché della decisione di assegnare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, al risarcimento dei danni.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
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