Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 novembre 2011 – Köppl / Freistaat Bayern
(causa C‑590/10)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 91/439/CEE – Artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4 – Art. 7, n. 1 – Mutuo riconoscimento delle patenti di guida – Ritiro del permesso di guida nazionale – Rilascio di una patente di categoria B da parte di un altro Stato membro – Violazione del requisito della residenza – Successivo rilascio, da parte dello stesso Stato membro, di una patente di categoria C – Rispetto del requisito della residenza – Obbligo di titolarità di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria C»
Trasporti – Trasporti su strada – Patente di guida – Direttiva 91/439 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Ritiro di una patente di guida di categoria B in un primo Stato membro – Successivo rilascio di una patente di guida di categoria B in un secondo Stato membro, in violazione del requisito della residenza, poi di una patente di categoria C – Patente di categoria C da cui non risulta un mancato rispetto del requisito della residenza – Diniego del primo Stato membro di riconoscere la validità di tali nuove patenti – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dalla direttiva 2000/56, artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4) (v. punti 32-33, 47-51, 54 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Interpretazione, alla luce degli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) – Patente di guida di categoria B rilasciata da uno Stato membro, in violazione del requisito della residenza, a un cittadino di un altro Stato membro successivamente al ritiro della sua patente nazionale e successivamente alla scadenza del periodo di divieto di richiesta di nuova patente – Successivo rilascio, da parte dello stesso Stato membro, di una patente di categoria C nel rispetto del requisito della residenza – Possibilità dello Stato membro di residenza di negare il riconoscimento della validità di tale patente.
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento dei permessi di guida per i veicoli di categorie B e C rilasciati da un altro Stato membro ad un soggetto nei confronti del quale il primo Stato membro abbia precedentemente adottato misure ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva medesima, qualora il permesso di guida per i veicoli di categoria B sia stato rilasciato nel secondo Stato membro in violazione, come risultante dalle indicazioni riportate sulla patente rilasciata ai sensi della direttiva suddetta, del requisito della normale residenza previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), di tale direttiva ed il permesso di guida per i veicoli di categoria C sia stato rilasciato sulla base del primo permesso, senza che il mancato rispetto del menzionato requisito della residenza normale emerga dalla nuova patente di guida rilasciata in base a tale permesso di guida per i veicoli di categoria C.
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