5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/35
Ricorso proposto il 2 novembre 2010 — AT/EACEA
(Causa F-113/10)
2011/C 72/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AT (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)
Convenuta: Agenzia esecutiva «istruzione, audiovisivi e cultura»
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda, in primo luogo, di annullare il rapporto sull’evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o giugno e il 31 dicembre 2008, in secondo luogo, di annullare la decisione dell’autorità autorizzata a stipulare i contratti che risolve il contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente prima della scadenza e, in terzo luogo, domande di risarcimento del danno subito
Conclusioni del ricorrente
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annullare il rapporto sull’evoluzione di carriera del ricorrente, come adottato con decisione dell’autorità autorizzata a stipulare i contratti in data 29 ottobre 2009;
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annullare la decisione dell’autorità autorizzata a stipulare i contratti in data 12 febbraio 2010, con cui essa ha risolto il contratto di assunzione del ricorrente; e, se necessario,
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annullare la decisione dell’autorità autorizzata a stipulare i contratti che respinge i reclami introdotti dal ricorrente contro il suo rapporto sull’evoluzione di carriera 2008 e la decisione di risoluzione; condannare l’EACEA al pagamento di un importo non inferiore a quello della retribuzione del ricorrente (e di tutti i benefici previsti dal RAA) calcolato a partire dalla cessazione dalle funzioni il 12 febbraio 2010 e fino alla data della sua reintegrazione all’interno dell’Agenzia che avverrà in seguito all’annullamento della decisione di risoluzione, in risarcimento del danno professionale e finanziario, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell’emananda sentenza;
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condannare l’EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente a EUR 10 000, in risarcimento del danno fisico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell’emananda sentenza;
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condannare l’EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono a EURO 50 000, in risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell’emananda sentenza;
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in ogni caso, condannare l’EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono a EURO 10 000, in risarcimento del danno subito in seguito al superamento del termine ragionevole nella definizione del REC 2008, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell’emananda sentenza;
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condannare la EACEA alle spese.
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