14.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 302/30
Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e a./Commissione
(Causa T-47/10) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercati europei degli stabilizzanti termici - Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d’informazioni commerciali sensibili - Durata delle infrazioni - Prescrizione - Durata del procedimento amministrativo - Termine ragionevole - Diritti della difesa - Imputazione delle infrazioni - Infrazioni commesse dalle controllate, da una partnership sprovvista di personalità giuridica propria e da una controllata - Calcolo dell’importo delle ammende»))
(2015/C 302/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi); Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Germania); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort, Paesi Bassi); e Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente C. Swaak e M. van der Woude, successivamente C. Swaak e R. Wesseling, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo delle ammende irrogate
Dispositivo
1)
L’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici) è annullato nella parte in cui sono state irrogate ammende a Akzo Nobel Chemicals GmbH e a Akzo Nobel Chemicals BV.
2)
L’importo complessivo delle ammende irrogate dall’articolo 2, punti da 1 a 7 e da 18 a 24, della decisione C (2009) 8682 definitivo è ridotto a EUR 40 194 milioni per Akzo Nobel NV e a EUR 1 1 8 81 980 milioni per Akcros Chemicals Ltd.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Commissione europea sopporterà due quinti delle spese di Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akcros Chemicals e tre quinti delle proprie spese. Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akcros Chemicals sopporteranno tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.
(1) GU C 100 del 17.4.2010.
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