3.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 65/12
Sentenza del Tribunale 19 gennaio 2012 — Xeda International e Pace International/Commissione
(Causa T-71/10) (1)
(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva difenilammina - Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Proporzionalità - Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414 - Diritti della difesa - Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007)
2012/C 65/22
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); e Pace International LLC (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e P. Sellar, solicitor)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Parpala, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Xeda International SA e la Pace International LLC sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.
(1) GU C 100 del 17.4.2010.
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