16.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 336/16
Sentenza del Tribunale 26 settembre 2013 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione
(Causa T-164/10) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati - Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio - Omissione della Commissione di sottoporre al Consiglio una proposta di decisione - Ricorso per carenza)
2013/C 336/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Iowa, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: J. Temple Lang, solicitor, e T. Müller-Ibold, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, N. Yerrell e C. Zadra, agenti)
Oggetto
Domanda diretta a far constatare, conformemente all’articolo 265 TFUE, che, essendosi astenuta dal sottoporre al Consiglio un progetto di misure da adottare in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23) ed essendosi astenuta dall’adottare qualsiasi altra decisione che potesse rivelarsi necessaria, secondo lo svolgimento della procedura decisionale, per garantire l’adozione della decisione menzionata all’articolo 18 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2001/18
Dispositivo
1)
Essendosi astenuta dal sottoporre al Consiglio un progetto di misure da adottare in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2)
La Commissione è condannata alle spese.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
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