26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/40
Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-167/10) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domande di preventivo - Diniego di accesso - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Ricevibilità - Eccezione relativa alla protezione della politica economica dell'Unione europea - Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza - Obbligo di motivazione)
2013/C 26/75
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: E. Manhaeve e C. ten Dam, agenti)
Oggetto
Da una parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 27 gennaio 2010, che nega l’accesso alle domande di preventivo concernenti il Lotto 3 A della procedura di gara d’appalto DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS (GU 2005/S 252-248566) e, dall’altra parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione, dell’11 marzo 2010, che nega l’accesso alle domande di preventivo relative a tutti gli altri lotti della procedura di gara citata, a tutti i lotti delle procedure di gara DI/0005 ESP (GU 2001/S 53-036539) e ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (GU 2003/S 249-221337) e al Contratto quadro BUDG/0101.
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione europea del 27 gennaio 2010 che nega l'accesso alle domande di preventivo concernenti il Lotto 3 A della procedura di gara d’appalto DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS è annullata.
2)
La decisione della Commissione dell’11 marzo 2010 che nega l'accesso alle domande di preventivo relative a tutti gli altri lotti della procedura di gara citata, a tutti i lotti delle procedure di gara DI/0005 ESP e ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA e al Contratto quadro BUDG/0101 è annullata.
3)
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
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