21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/33
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — World Duty Free Group/Commissione
(Causa T-219/10 RENV) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: World Duty Free Group SA, già Autogrill España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Irlanda (rappresentanti: inizialmente G. Hodge ed E. Creedon, successivamente G. Hodge e D. Browne, agenti, assistite da B. Doherty Barry e A. Goodman, barristers) e Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48), e, in subordine, dell’articolo 4 della medesima decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La World Duty Free Group, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 179 del 3.7.2010.
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