9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/25
Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Hansa Metallwerke e a./Commissione
(Causa T-375/10) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Irretroattività)
2013/C 325/41
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Hansa Metallwerke AG (Stoccarda, Germania); Hansa Nederland BV (Nijkerk, Paesi Bassi); Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda, Italia); Hansa Belgium (Asse, Belgio); e Hansa Austria GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: H.-J. Hellmann e C. Malz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e F. Florindo Gijón, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium e Hansa Austria GmbH sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 301 del 6.11.2010.
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