Cause riunite T-379/10 RENV e T-381/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Keramag Keramische Werke e a. / Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato francese delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Partecipazione all’intesa di determinati organismi — Nuova valutazione degli elementi di prova»)
C2942018IT4110120180703IT0054411411
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Keramag Keramische Werke e a. / Commissione
(Cause riunite T-379/10 RENV e T-381/10 RENV) ( 1 )
«(«Concorrenza — Intese — Mercato francese delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Partecipazione all’intesa di determinati organismi — Nuova valutazione degli elementi di prova»)»2018/C 294/54Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti nella causa T-379/10 RENV: Keramag Keramische Werke GmbH, già Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germania) e le altre cinque ricorrenti i cui nomi compaiono nell’allegato della sentenza. Ricorrente nella causa T-381/10 RENV: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: P. Lindfelt, K. Struckmann, avvocati, e J. Killick, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e J. Norris-Usher, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da una parte, a ottenere il parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 — ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altra, a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Keramag Keramische Werke GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause C-613/13 P, T-379/10 RENV e T-381/10 RENV.
( 1 ) GU C 301 del 6.11.2010.
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