9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/27
Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Wabco Europe e a./Commissione
(Causa T-380/10) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Distorsione della concorrenza - Prova - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Immunità dalle ammende - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Valore aggiunto significativo - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Principio di irretroattività)
2013/C 325/45
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Wabco Europe (Bruxelles, Belgio); Wabco Austria GesmbH (Vienna, Austria); Trane Inc. (Piscataway, New Jersey, Stati Uniti); Ideal Standard Italia Srl (Milano, Italia); e Ideal Standard Gmbh (Bonn, Germania (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Israel, N. Niejahr, avvocati, C. O'Daly, E. Batchelor, solicitors, e F. Carlin, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e G. Koleva, agenti)
Oggetto
Domanda diretta all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte riguardante le ricorrenti, e alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea ivi condanna le società Trane Inc., Wabco Europe e Ideal Standard Italia Srl per un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria per un periodo diverso da quello compreso tra il 12 maggio 2000 e il 9 marzo 2001.
2)
L’importo dell’ammenda imposta alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della decisione C(2010) 4185 def. è pari a EUR 92 664 493.
3)
L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione C(2010) 4185 è pari a EUR 15 820 767.
4)
L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Ideal Standard Italia, alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), della decisione C(2010) 4185 è pari a EUR 4 520 220.
5)
Per il resto, il ricorso è respinto.
6)
La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalle società Wabco Europe, Wabco Austria GesmbH, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard Gmbh, nonché le proprie spese.
7)
Le società Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard sopporteranno la metà delle proprie spese.
(1) GU C 288 del 23.10.2010.
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