Causa T-404/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2015 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo che rappresenta una mano — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esistenza di un diritto d’autore anteriore protetto dal diritto nazionale — Onere della prova — Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI»]
C2702015IT2210120150630IT0026221221
Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2015 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)
(Causa T-404/10 RENV) ( 1 )
«[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo che rappresenta una mano — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esistenza di un diritto d’autore anteriore protetto dal diritto nazionale — Onere della prova — Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI»]»2015/C 270/26Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gambling Commission, già National Lottery Commission (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: R. Cardas, avvocato, e B. Brandreth, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Mediatek Italia Srl (Napoli, Italia); e Giuseppe De Gregorio (Napoli)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srk e il sig. Giuseppe De Gregorio e, dall’altro, la National Lottery Commission.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 9 giugno 2010 (procedimento R028/2009-1), è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese.
( 1 ) GU C 328 del 4.12.2010.
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