5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/24
Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio
(Cause riunite T-439/10 e T-440/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Ricorsi di annullamento - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale - Errore di valutazione - Onere e grado della prova)
2012/C 133/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Fulmen (Téhéran, Iran) e Fereydoun Mahmoudian (Téhéran) (rappresentante: avv. A. Kronshagen)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e É. Cujo, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti e, inoltre, domande di riconoscimento del danno subito da quest’ultimi a causa dell’adozione degli atti summenzionati.
Dispositivo
1)
Sono annullati, nella misura in cui riguardano Fulmen e M. Fereydoun Mahmoudian:
—
la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;
—
il regolamento d'esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran,
—
la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413;
—
il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007.
2)
Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla 2010/644, sono mantenuti in vigore per quanto riguarda Fulmen e M. Mahmoudian fino all'entrata in vigore dell'annullamento del regolamento n. 961/2010.
3)
Per il resto, il ricorso è respinto.
4)
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Fulmen e da M. Mahmoudian.
5)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 328 del 4.12.2010.
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