28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/50
Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 — HTTS/Consiglio
(Causa T-562/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Procedimento in contumacia - Domanda di intervento - Non luogo a provvedere)
2012/C 25/96
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)
Oggetto
Domanda d’annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione europea e della Repubblica federale di Germania.
2)
Il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, è annullato nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.
3)
Gli effetti del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.
(1) GU C 46 del 12.2.2011.
Full & Egal Universal Law Academy