17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/26
Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2012 — Yilmaz/UAMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)
(Causa T-584/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO - Marchi denominativi nazionale e internazionale anteriori MATADOR - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 355/55
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mustafa Yilmaz (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: inizialmente F. Kuschmirek, successivamente F. Stangl, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tequila Cuervo, SA de CV (Tlaquepaque, Jalisco, Messico) (rappresentante: S. Salvetti, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 ottobre 2010 (procedimento R 1162/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Mustafa Yilmaz e la Tequila Cuervo, SA de CV
Dispositivo
1)
Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui esso è diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 13 ottobre 2010 (procedimento R 1162/2009-2), per la parte in cui quest’ultima ha ammesso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti «bevande alcoliche».
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il sig. Mustafa Yilmaz sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’UAMI e dalla Tequila Cuervo, SA de CV.
(1) GU C 55 del 19.2.2011.
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