19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/21
Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 — PPG e SNF/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa T-1/10) (1)
(Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente problematica - Atto non impugnabile - Irricevibilità)
2011/C 340/44
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem, avocat, P. Sellar, solicitor, e R. Cana, avocat, successivamente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck, avocat)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer, Y. de Vries e M. de Ree, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e G. Wilms, successivamente P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201-173-7) come sostanza che risponde ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), ai sensi dell’art. 59 di detto regolamento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
3)
La SNF sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.
4)
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 63 del 13.03.2010.
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