21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/23
Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011 — Endesa e Endesa Generación/Commissione
(Causa T-490/10 R)
(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall’obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un “meccanismo di chiamata prioritaria” a loro favore - Decisione di non sollevare obiezioni - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris - Insussistenza dell’urgenza - Ponderazione degli interessi)
2011/C 152/42
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Richiedenti: Endesa, SA (Madrid, Spagna) e Endesa Generación, SA (Siviglia, Spagna) (rappresentante: avv. M. Merola)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes)
Interveniente a sostegno della resistente: Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori diretta sostanzialmente ad ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 29 settembre 2010, C(2010) 4499, relativa all’aiuto di Stato N 178/2010, notificata dal Regno di Spagna sotto forma di una compensazione di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale
Dispositivo
1)
L’E.ON Generación, SL, l’Hidroeléctrica del Cantábrico SA e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sono autorizzate ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.
2)
L’ordinanza del presidente del Tribunale 3 novembre 2010, causa T-490/10 R, Endesa e Endesa Generación/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), è rinviata.
3)
Un termine verrà assegnato alla Endesa, SA e alla Endesa Generación, SA, alla Commissione e al Regno di Spagna per chiedere che taluni elementi riservati del fascicolo nonché della presente ordinanza siano esclusi dalla comunicazione alle parti menzionate al punto 1 di questo dispositivo e per produrre, ai fini della medesima comunicazione, una versione non riservata degli atti di causa e della presente ordinanza.
4)
Le spese sono riservate.
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