27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/35
Ricorso proposto il 18 gennaio 2010 — CheckMobile/UAMI (carcheck)
(Causa T-14/10)
2010/C 80/59
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CheckMobile GmbH — The Process Solution Company (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. K. Lodigkeit)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 novembre 2009 (procedimento R 595/2009-4), nella parte in cui la registrazione del marchio «carcheck» è stata respinta ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94,
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «carcheck» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 e 45 (domanda n. 7 368 681)
Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell’esaminatore
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (1), poiché la commissione di ricorso avrebbe attribuito una portata eccessivamente ampia all'impedimento assoluto alla registrazione riferito al carattere esclusivamente descrittivo dei segni che compongono un marchio.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pagg. 1-36).
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