17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/45
Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — AC-Treuhand/Commissione
(Causa T-27/10)
2010/C 100/70
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: AC-Treuhand AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti C. Steinle e I. Hermeneit)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 11 novembre 2009, K(2009) 8682 def. (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici) nella parte riguardante la ricorrente;
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in subordine, ridurre le ammende irrogate nei confronti della ricorrente di cui all’art. 2, punti 17 e 38;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 11 novembre 2009, K(2009) 8682 def. relativa al procedimento COMP/38589 — stabilizzatori termici. Nella decisione impugnata la ricorrente, unitamente ad altre imprese, è stata condannata al pagamento di ammende per violazione dell’art. 81 CE nonché — per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 1994 — dell’art. 53 SEE. A parere della Commissione, la ricorrente ha partecipato ad una serie di intese e/o pratiche concertate nello SEE nei settori degli stabilizzatori di zinco e ESBO/Ester, dirette alla fissazione di prezzi, al contingentamento dei mercati con attribuzione di quote di consegna, ripartizione e attribuzione della clientela nonché scambio di informazioni economicamente sensibili, in particolare riguardanti i clienti, nonché di quantitativi di produzione e di consegne.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe illegittimamente ritenuto che il cartello sarebbe sussistito, per quanto attiene agli stabilizzatori di zinco, sino al 21 marzo 2000 e, quanto al settore ESBO/Ester, sino al 26 settembre 2000. In tale contesto la ricorrente deduce che l’attività del cartello è cessata già alla metà del 1999.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che il potere della Commissione di irrogare ammende si sarebbe prescritto, deducendo che, alla metà del 1999, il termine generale di prescrizione di 10 anni era già scaduto. Inoltre, non si sarebbe verificata sospensione del termine di prescrizione per effetto dei procedimenti giudiziari nelle cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione.
In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 81 CE, nonché del principio di legittimità, in quanto essa non avrebbe potuto essere sanzionata ex art. 81 in quanto impresa di consulenza. A tal riguardo la ricorrente osserva che il suo operato non sarebbe contemplato dal tenore della detta disposizione e che, in ogni caso, un’interpretazione in tal senso non sarebbe stata ipotizzabile all’epoca dei fatti.
In subordine, la ricorrente contesta alla Commissione, nell’ambito del quarto, del quinto e del sesto motivo, di essere incorsa in errore nella determinazione dell’ammenda. In particolare, la ricorrente sostiene che nei suoi confronti avrebbe potuto essere irrogata solamente un’ammenda simbolica, in quanto, all’epoca dei fatti, non sarebbe stata prevedibile l’interpretazione secondo cui le imprese di consulenza ricadrebbero parimenti nella sfera di applicazione dell’art. 81 CE. Inoltre, risulterebbero violati gli orientamenti per il calcolo delle ammende (1), in quanto l’ammenda non avrebbe potuto essere fissata forfetariamente, bensì alla luce degli onorari corrisposti alla ricorrente per la prestazione dei servizi di cui trattasi. La Commissione sarebbe inoltre incorsa in un’altra violazione, atteso che sarebbe sussistita solamente un’infrazione al limite del 10 % di cui all’art. 23, n. 2, secondo cpv., del regolamento (CE) n. 1/2003 (2). In tale contesto la ricorrente deduce parimenti che le ammende irrogate metterebbero a rischio la sua sopravvivenza e non sarebbero compatibili con la ratio e con gli scopi del detto limite massimo.
Nell’ambito degli ultimi tre motivi di ricorso la ricorrente deduce parimenti errori di natura procedurale. Viene lamentata la violazione del principio di una ragionevole durata del procedimento (settimo motivo), la ritardata comunicazione alla ricorrente dell’avvio di un procedimento di indagine nei suoi confronti (ottavo motivo) nonché la circostanza che la decisione impugnata non sarebbe stata regolarmente trasmessa alla ricorrente medesima (nono motivo).
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (CE), n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
(2) Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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