17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/61
Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Feralpi/Commissione
(Causa T-70/10)
2010/C 100/91
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, avvocato, I. Perego, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata.
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Annullare o ridurre l'ammenda comminata dalla decisione impugnata.
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Condannare la convenuta alle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Feralpi Holding solleva i seguenti motivi di ricorso:
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Violazione del principio di collegialità, nella misura in cui la Commissione non ha sottoposto al Collegio dei Commissari un testo della decisione impugnata comprensivo di tutti i necessari elementi di fatto e di diritto.
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Erronea individuazione della base giuridica. Si ritiene a questo riguardo che la Commissione non poteva fondare la decisione impugnata in cui si accerta una violazione dell'art. 65 CECA sul Regolamento 1/2003 (1), una volta venuto meno il Trattato CECA.
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Violazione dei diritti della difesa. Si fa valere su questo punto che la Commissione non ha inviato a Feralpi Holding una comunicazione degli addebiti e non l'ha messa in condizione di esercitare i propri diritti della difesa. La Commissione ha inoltre impartito a Feralpi Holding termini incongrui e ha ostacolato il diritto di accesso ad essa spettante.
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Violazione dei criteri di imputazione dell'infrazione. Secondo la ricorrente, Commissione ha erroneamente imputato l'infrazione a Feralpi Holding, senza tener conto delle modifiche della sua struttura societaria nel frattempo intervenute.
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Si sostiene altresì che nel non considerare il rapporto di sostituibilità esistente tra il tondo per cemento armato ed altri manufatti dell'industria siderurgica, quali travi e reti, la Commissione ha erroneamente definito il mercato rilevante ed ha immotivamente negato la dimensione comunitaria del mercato geografico rilevante.
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Si fa valere anche che la Commissione ha qualificato i comportamenti analizzati nella decisione come un'infrazione unica, complessa e continuata alle regole comunitarie di concorrenza, attribuendo a Feralpi Holding la partecipazione a tale violazione, violando così l'art. 65 CECA e procedendo a una erronea valutazione dei fatti.
In ultimo luogo la ricorrente afferma che la Convenuta avrebbe determinato erroneamente l'importo dell'ammenda.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).
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