17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/64
Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 — Tempus Vade/UAMI — Palacios Serrano (AIR FORCE)
(Causa T-81/10)
2010/C 100/95
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Tempus Vade, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Gómez López)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Palacios Serrano (Alcobendas, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare la non conformità al regolamento CE n. 207/2009, sul marchio comunitario, della decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 gennaio 2010, procedimento R 944/2006-1, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI 28 maggio 2008, emessa nel procedimento di opposizione n. B 1009607 e, conseguentemente, viene registrato il marchio comunitario n. 5 016 704 AIR FORCE, per la classe 14.
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Dichiarare che occorre negare la registrazione del marchio comunitario n. 5 016 704 AIR FORCE, per la classe 14, in conseguenza dell’applicazione del divieto di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento sul marchio comunitario.
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Condannare il convenuto ed eventualmente la controinteressata alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Juan Palacios Serrano.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «AIR FORCE» (domanda di registrazione n. 5 016 704), per prodotti appartenenti alla classe 14
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la società ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario denominativo «TIME FORCE» (domanda di registrazione n. 395 657), per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25; e altri quattro marchi figurativi comunitari contenenti l'elemento denominativo «TIME FORCE»: domanda di registrazione n. 398 776, per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25; domanda di registrazione n. 3 112 133, per prodotti appartenenti alle classi 3, 8, 9, 14, 18, 25, 34, 35 e 37, e domande di registrazione nn. 1 998 375 e 2 533 667, per prodotti appartenenti alla classe 14
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione
Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario
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