1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/60
Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Ferriere Nord/Commissione
(Causa T-90/10)
2010/C 113/92
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, avvocato, G. Donà, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
In via principale, annullare, ex art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 C(2009) 7492 definitivo — come modificata e completata dalla decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2009 C(2009) 9912 definitivo, notificata il 9 dicembre 2009 — con la quale la ricorrente è stata condannata a pagare un’ammenda pari ad EUR 3 570 000,00 all’esito di una procedura di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione).
In via subordinata, annullare parzialmente la decisione C(2009) 7492 definitivo — come modificata e completata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo — con conseguente diminuzione dell’ammenda.
In ogni caso, condannare la Commissione europea al rimborso delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro la decisione del 30 settembre 2009, come modificata e completata dalla decisione dell’8 dicembre 2009, con cui la Commissione ha sanzionato una violazione dell’art. 65 CECA sulla base del reg. (CE) 1/2003 (1).
I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati in altri ricorsi introdotti contro la suddetta decisione.
In particolare, la ricorrente fa valere, tra l'altro, i seguenti motivi:
—
incompetenza della Commissione a sanzionare una violazione del trattato CECA dopo la scadenza di questo;
—
mancata previa notifica di una nuova “Comunicazione degli addebiti”;
—
mancata nuova audizione davanti al Consigliere-auditore;
—
posteriorità della Relazione finale del Consigliere-auditore rispetto alla decisione del 30 settembre 2009;
—
adozione della decisione del 30 settembre 2009 priva degli allegati ivi menzionati.
In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento parziale delle suddette decisioni per vari motivi tra cui i seguenti:
—
errata valutazione giuridica dei fatti (quanto alla durata della sua partecipazione all’intesa, agli addebiti mossi, al prezzo base, ai prezzi degli “extra” di dimensione, alla limitazione della produzione e/o delle vendite);
—
sproporzione dell’ammenda rispetto alla gravità e alla durata dell’intesa;
—
mancato riconoscimento di circostanze attenuanti;
—
errata applicazione dei criteri previsti dalla “Comunicazione della Commissione del 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese”.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).
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