1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/77
Ricorso proposto il 5 marzo 2010 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-119/10)
2010/C 113/111
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries e J. Langer, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea 23 dicembre 2009, n. C(2009) 10712, che riduce l’aiuto al programma IC Interreg II/C “Inondazioni Reno-Mosa” nel Regno dei Paesi Bassi, nella Repubblica federale tedesca, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, versato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) in base alla decisione C(97) 3742 della Commissione 18 dicembre 1997 FESR n. 970010008;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce sette motivi:
—
violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 (1), adottando in base ad estrapolazioni riduzioni finanziarie, mentre detta disposizione non offre per esse alcun fondamento;
—
violazione dell’art. 24, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4253/88, stabilendo riduzioni finanziarie forfettarie, mentre detta disposizione non offre per esse alcun fondamento;
—
violazione del principio della certezza del diritto, addossando ad uno Stato obblighi con un rinvio alla giurisprudenza della Corte che è stata pronunciata dopo l’adozione di tali obblighi e i quali in detto momento per gli Stati membri non erano chiari, precisi e prevedibili,
—
violazione del principio di proporzionalità stabilendo una riduzione finanziaria del 25 % delle spese dichiarate in relazione agli appalti, per la quale non sono stati rispettati i principi comuni come i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
—
violazione del principio di proporzionalità stabilendo una riduzione finanziaria del 100 % delle spese dichiarate per appalti che superano i valori limite della direttiva 93/37/CEE (2), della direttiva 93/36/CEE (3) o della direttiva 92/50/CEE (4) e sono assegnati in totale mancanza di concorrenza;
—
violazione dell’obbligo di motivazione non avendo motivato come è stabilita l’entità delle diminuzioni forfettarie adottate;
—
violazione dell’obbligo di motivazione nello stabilire diminuzioni specifiche del progetto non sufficientemente motivate.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari, dall’altro (GU L 374, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54, rect. GU 1994, L 111, pag. 115).
(3) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).
(4) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
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