19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/50
Ricorso presentato il 15 aprile 2010 — Seven/UAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)
(Causa T-176/10)
2010/C 161/80
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Seven for all mankind LLC
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 28 gennaio 2010.
—
Condannare l’UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute da SEVEN SPA nel presente procedimento e nel procedimento innanzi alla Commissione di Ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: SEVEN FOR ALL MANKIND LLC
Marchio comunitario interessato: Marchio verbale “SEVEN FOR ALL MANKIND” (domanda di registrazione n. 4 443 222), per prodotti nelle classi 14 e 18.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: Due marchi figurativi comunitari (n. 591 206 e n. 3 489 234, per prodotti nelle classi 16, 18 e 25) e un marchio internazionale (n. 731 954, per prodotti nelle cassi 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 e 28) che contengono l’elemento verbale “SEVEN”.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell’articolo 8, paragrafo primo, lett. b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.
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