17.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 195/23
Ricorso proposto il 7 maggio 2010 — Moselland eG/UAMI — Renta Siete (DIVINUS)
(Causa T-214/10)
2010/C 195/37
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moselland eG — Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues, Germania) (rappresentante: avv. M. Dippelhofer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renta Siete, SL (Albacete, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 febbraio 2010, procedimento R 1204/2009-2;
—
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Renta Siete, SL
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DIVINUS», per prodotti e servizi delle classi 30, 33 e 35
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio nazionale figurativo contenente gli elementi denominativi «Moselland Divinum», per prodotti della classe 33
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) nonché delle regole 19, n. 2, e 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), poiché la commissione di ricorso non ha correttamente e/o sufficientemente preso in considerazione la prova dell’esistenza di diritti antecedenti;
violazione dell’art. 76, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non si è limitata ad utilizzare i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente;
violazione dell’art. 78, nn. 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, per insufficiente valutazione di prove e poiché la commissione di ricorso si è accontentata di ottenere un’informazione, nonostante disponesse già di una prova contraria all’informazione ottenuta;
violazione dell’art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha consentito alla ricorrente di presentare le proprie deduzioni sui fatti raccolti d’ufficio;
violazione della regola 50, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la produzione dell’attestazione del ricevimento non fosse una prova sufficiente del tempestivo deposito dei documenti;
violazione della regola 50, n. 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 2868/95, per sviamento di potere;
infine, violazione della regola 51, lett. b), del regolamento (CE) n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso, erroneamente, non ha disposto il rimborso della tassa di ricorso.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)
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