31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/49
Ricorso proposto il 31 maggio 2010 — Kitzinger/UAMI — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)
(Causa T-249/10)
2010/C 209/74
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kitzinger & Co. (GmbH & Co. KG) (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. S. Kitzinger)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mitteldeutscher Rundfunk (ente di diritto pubblico) (Lipsia, Germania), Zweites Deutsches Fernsehen (ente di diritto pubblico) (Magonza, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2010, procedimento R 1388/2008-4, in modo che la decisione della divisione di opposizione 28 luglio 2008, relativa all’opposizione n. B 1 133 612, sia annullata e l’opposizione respinta;
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in subordine, annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2010, procedimento R 1388/2008-4;
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore blu e grigio che contiene l’elemento denominativo «KICO» per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 39.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Mitteldeutscher Rundfunk (ente di diritto pubblico) e Zweites Deutsches Fernsehen (ente di diritto pubblico).
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario denominativo «KIKA» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38 e 41 e il marchio figurativo tedesco di colore nero e bianco che contiene l’elemento denominativo «KIKA», per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41 e 42.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
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