28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/45
Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — El Coto De Rioja/UAMI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)
(Causa T-276/10)
2010/C 234/80
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Coto De Rioja, S.A. [Oyón (Alava), Spagna] (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz, J. Villamor Muguerza)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: María Álvarez Serrano [Gomariz Leiro (Orense), Spagna].
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 aprile 2010, nel procedimento R 1020/2008-4 e, di conseguenza, dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 2 631 828, per beni della classe 33, che contiene l’elemento denominativo «COTO DE GOMARIZ», e
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo che contiene l’elemento denominativo «COTO DE GOMARIZ» (domanda di registrazione n. 2 631 828), per beni della classe 33 «vini».
Titolare del marchio comunitario: sig.ra María Alvarez Serrano.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: EL COTO DE RIOJA S.A.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio comunitario denominativo «COTO DE IMAZ» (n. 339 333), per beni delle classi 29, 32 e 33; marchio comunitario denominativo «EL COTO» (n. 339 408), per beni delle classi 29, 32 e 33; e marchi notori spagnoli «EL COTO» e «COTO DE IMAZ», per «vini».
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario impugnato.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di nullità.
Motivi dedotti: Errata applicazione dell’art. 52, n. 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del medesimo regolamento.
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